la Corte di cassazione chiarisce che l’individuazione e la valutazione dei presupposti per l’applicabilità del rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti (c.d. “Fornero”), di cui all’art. 1, commi 47° ss., l. del 28 giugno 2012, n. 92, – come il requisito dimensionale – «rientra tra i poteri-doveri del giudice», in base al principio iura novit curia. Inoltre, data l’obbligatorietà del rito, desumibile con chiarezza dalla lettera della norma appena citata, al lavoratore è preclusa la possibilità di scegliere un procedimento alternativo e, quindi, di «rinunciare al procedimento speciale». La ragione risiede nella ratio del procedimento, introdotto soprattutto per soddisfare esigenze di carattere pubblicistico, quali l’accelerazione dei tempi del giudizio e la riduzione dei relativi costi.
Sull'obbligatorietà del c.d. rito Fornero
Minafra N
2016-01-01
Abstract
la Corte di cassazione chiarisce che l’individuazione e la valutazione dei presupposti per l’applicabilità del rito speciale per l’impugnativa dei licenziamenti (c.d. “Fornero”), di cui all’art. 1, commi 47° ss., l. del 28 giugno 2012, n. 92, – come il requisito dimensionale – «rientra tra i poteri-doveri del giudice», in base al principio iura novit curia. Inoltre, data l’obbligatorietà del rito, desumibile con chiarezza dalla lettera della norma appena citata, al lavoratore è preclusa la possibilità di scegliere un procedimento alternativo e, quindi, di «rinunciare al procedimento speciale». La ragione risiede nella ratio del procedimento, introdotto soprattutto per soddisfare esigenze di carattere pubblicistico, quali l’accelerazione dei tempi del giudizio e la riduzione dei relativi costi.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.