Poco meno di due anni fa, la Sesta sezione della Suprema Corte (Cass. (ord.), 8 novembre 2016, n. 22677) si è espressa in merito alla delicata questione relativa all’utilizzabilità delle prove di origine illecita nel processo civile. Nella specie, nel corso di un giudizio di separazione, uno dei coniugi aveva prodotto in giudizio files audio, con relativa traduzione giurata, già di proprietà dell’altro coniuge ritenuta utile al fine di decidere in ordine all’affidamento dei figli. La Cassazione ha stabilito che, pur in assenza di una norma nel codice di rito civile della stessa portata dell’art. 191 c.p.p., che sanziona con l’inutilizzabilità le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, il materiale probatorio sottratto in maniera fraudolenta alla controparte che ne era in possesso non può in ogni caso essere utilizzato nel processo civile.
Il problema della utilizzabilità delle prove illecite nel processo civile
Minafra N
2018-01-01
Abstract
Poco meno di due anni fa, la Sesta sezione della Suprema Corte (Cass. (ord.), 8 novembre 2016, n. 22677) si è espressa in merito alla delicata questione relativa all’utilizzabilità delle prove di origine illecita nel processo civile. Nella specie, nel corso di un giudizio di separazione, uno dei coniugi aveva prodotto in giudizio files audio, con relativa traduzione giurata, già di proprietà dell’altro coniuge ritenuta utile al fine di decidere in ordine all’affidamento dei figli. La Cassazione ha stabilito che, pur in assenza di una norma nel codice di rito civile della stessa portata dell’art. 191 c.p.p., che sanziona con l’inutilizzabilità le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge, il materiale probatorio sottratto in maniera fraudolenta alla controparte che ne era in possesso non può in ogni caso essere utilizzato nel processo civile.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.