Il lavoratore licenziato non può rinunziare al procedimento specifico introdotto dall’art. 1, 47º comma e seguenti, l. n. 92 del 2012, che ha carattere obbligatorio, non essendo prevista la specialità nel suo esclusivo interesse ma anche per finalità di carattere pubblicistico, sicché rientra nei poteri esclusivi del giudice qualificare la domanda e individuare il rito applicabile, mentre non incombe sul lavoratore, attesa la natura sommaria della prima fase, l’onere della specifica allegazione del requisito dimensionale, peraltro desumibile dal tipo di tutela richiesto salva la necessità della prova in ragione della condotta processuale dell’altra parte.

Obbligatorietà del rito «Fornero» e rilievo d'ufficio del giudice del requisito dimensionale

Minafra N
2016-01-01

Abstract

Il lavoratore licenziato non può rinunziare al procedimento specifico introdotto dall’art. 1, 47º comma e seguenti, l. n. 92 del 2012, che ha carattere obbligatorio, non essendo prevista la specialità nel suo esclusivo interesse ma anche per finalità di carattere pubblicistico, sicché rientra nei poteri esclusivi del giudice qualificare la domanda e individuare il rito applicabile, mentre non incombe sul lavoratore, attesa la natura sommaria della prima fase, l’onere della specifica allegazione del requisito dimensionale, peraltro desumibile dal tipo di tutela richiesto salva la necessità della prova in ragione della condotta processuale dell’altra parte.
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