Il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità contrattuale, deve rilevare d’ufficio l’esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte ove ciò risulti dagli atti perché l’accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, deve poter essere comunque esaminato. Pertanto, non sussiste la possibilità di decadere dalla eccezione per aver prospettato nuovi profili di nullità relativi alla stessa clausola contrattuale.

Nullità contrattuale e poteri del giudice: quella dedotta dalla parte il giudice può «sostituirla» d'ufficio

Minafra N
2016-01-01

Abstract

Il giudice davanti al quale sia stata dedotta (o eccepita) una nullità contrattuale, deve rilevare d’ufficio l’esistenza di cause di nullità diverse da quelle prospettate dalla parte ove ciò risulti dagli atti perché l’accertamento della nullità afferisce a un diritto autodeterminato e ciò comporta che un eventuale profilo diverso di nullità, indipendentemente dalla sua specifica deduzione, deve poter essere comunque esaminato. Pertanto, non sussiste la possibilità di decadere dalla eccezione per aver prospettato nuovi profili di nullità relativi alla stessa clausola contrattuale.
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