I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c., che attiene alla responsabilità per attività pericolose; pertanto, il danneggiato è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità tra questo e l’attività posta in essere, sorgendo in capo all’autore della condotta l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Trattamento dei dati personali e responsabilità per attività pericolose

Minafra N
2015-01-01

Abstract

I danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, sono assoggettati alla disciplina di cui all’art. 2050 c.c., che attiene alla responsabilità per attività pericolose; pertanto, il danneggiato è tenuto a provare il danno e il nesso di causalità tra questo e l’attività posta in essere, sorgendo in capo all’autore della condotta l’onere di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
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