Il giudice ha il potere discrezionale di ordinare l’esibizione di una copia del documento, che lo esercita in base al suo prudente apprezzamento. Mira ad evitare che la produzione in giudizio di originali particolarmente preziosi o delicati possa danneggiarne la conservazione.L’art. 212 cpv. deve essere coordinato con l’art. 2711, 2° comma, c.c., norma eccezionale che prevede la possibilità per il giudice di ordinare l’esibizione dei libri contabili ed altri documenti anche d’ufficio.
Commento all'art. 212 c.p.c
Minafra N
2020-01-01
Abstract
Il giudice ha il potere discrezionale di ordinare l’esibizione di una copia del documento, che lo esercita in base al suo prudente apprezzamento. Mira ad evitare che la produzione in giudizio di originali particolarmente preziosi o delicati possa danneggiarne la conservazione.L’art. 212 cpv. deve essere coordinato con l’art. 2711, 2° comma, c.c., norma eccezionale che prevede la possibilità per il giudice di ordinare l’esibizione dei libri contabili ed altri documenti anche d’ufficio.File in questo prodotto:
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