L’ordine di esibizione, che non può essere disposto d’ufficio, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (v. art. 2711, 2° comma, c.c.), mira all’acquisizione di un documento o di altra cosa mobile, in possesso della controparte o di un terzo e presuppone l’istanza della parte interessata
Commento all'art. 210 c.p.c
Minafra N
2020-01-01
Abstract
L’ordine di esibizione, che non può essere disposto d’ufficio, se non nei casi espressamente previsti dalla legge (v. art. 2711, 2° comma, c.c.), mira all’acquisizione di un documento o di altra cosa mobile, in possesso della controparte o di un terzo e presuppone l’istanza della parte interessataFile in questo prodotto:
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