Nell’ambito della protezione internazionale dello straniero una delle problematiche più rilevanti attiene alla dimostrazione dei presupposti necessari per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, tra cui il fondato timore «di essere perseguitato» o di correre «il rischio di subire un grave danno», ai sensi del d.leg. n. 251 del 2007, di attuazione della Direttiva 2004/83/CE. Accertamenti che possono rivelarsi complessi in quanto è «la situazione particolare dello straniero in casi di tale specie» che «esclude quasi sempre a priori che lo stesso possa fornire tramite documenti o anche solo tramite testimoni la prova diretta di tali fatti costitutivi del suo diritto». Cosicché, specie nella fase istruttoria del procedimento giurisdizionale, è il giudice che incardina un ruolo rilevante nel relativo accertamento del diritto la cui prova sarà data prevalentemente per presunzioni raffrontando il racconto della parte con le informazioni, aggiornate e precise, sulla situazione del Paese di origine di quest’ultima. Il giudice, infatti, non è tenuto a servirsi solo del materiale istruttorio offerto dalla parte e potrà assumere direttamente le cosiddette COI (Country of origin information), risultando così titolare di un vero e proprio potere-dovere di cooperare con il richiedente nell’accertamento del suo diritto.
Le informazioni sul Paese d'origine e la garanzia del contraddittorio
Minafra N
2021-01-01
Abstract
Nell’ambito della protezione internazionale dello straniero una delle problematiche più rilevanti attiene alla dimostrazione dei presupposti necessari per ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, tra cui il fondato timore «di essere perseguitato» o di correre «il rischio di subire un grave danno», ai sensi del d.leg. n. 251 del 2007, di attuazione della Direttiva 2004/83/CE. Accertamenti che possono rivelarsi complessi in quanto è «la situazione particolare dello straniero in casi di tale specie» che «esclude quasi sempre a priori che lo stesso possa fornire tramite documenti o anche solo tramite testimoni la prova diretta di tali fatti costitutivi del suo diritto». Cosicché, specie nella fase istruttoria del procedimento giurisdizionale, è il giudice che incardina un ruolo rilevante nel relativo accertamento del diritto la cui prova sarà data prevalentemente per presunzioni raffrontando il racconto della parte con le informazioni, aggiornate e precise, sulla situazione del Paese di origine di quest’ultima. Il giudice, infatti, non è tenuto a servirsi solo del materiale istruttorio offerto dalla parte e potrà assumere direttamente le cosiddette COI (Country of origin information), risultando così titolare di un vero e proprio potere-dovere di cooperare con il richiedente nell’accertamento del suo diritto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.