The administrative act has always been considered “unstable”, because it is subject to the continuous modifications imposed by the exercise of power. Power is aimed at the constant care of the public interest, and so it can always return to re-examine a legal relationship already decided by a previous measure. The classic paradigm of the “unstable” administrative provision is, however, thrown into crisis by those rules which, in the myth of the certainty of the law, of legitimate expectations and of the conservation of juridical values also applied to administrative law, have the opposite effect of stabilizing the effects of administrative act. The essay reviews some provisions which have the effect of defining a different juridical statute of the administrative act based on “stability”; in order, ultimately, to highlight some critical issues underlying the institutions described, especially in terms of public interest care.

L’atto amministrativo è da sempre considerato un atto per natura “instabile”, perché soggetto alle continue modifiche imposte dall’esercizio del potere, che, proprio in quanto diretto alla cura costante dell’interesse pubblico, può sempre tornare a riesaminare un rapporto giuridico già deciso da un precedente provvedimento. Il paradigma classico del provvedimento amministrativo “instabile” è, però, messo in crisi da quelle regole che, nel mito della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e della conservazione dei valori giuridici applicati anche al diritto amministrativo, hanno l’effetto opposto di stabilizzare gli effetti dell’atto amministrativo. Nel saggio vengono quindi passate in rassegna alcune di queste disposizioni che, disciplinando l’inoppugnabilità dell’atto, l’irrilevanza dei vizi di cui all’art. 21-octies, comma secondo, l. n. 241/90, la partecipazione al procedimento amministrativo, i limiti al riesame in secondo grado e al riesercizio del potere in seguito a pronuncia giudiziale, nonché gli istituti di sanatoria dell’atto invalido, hanno l’effetto di definire un diverso statuto giuridico dell’atto amministrativo improntato alla “stabilità”; onde, in definitiva, tentare di evidenziare alcune criticità sottese agli istituti descritti, specialmente in punto di cura dell’interesse pubblico.

La stabilità del rapporto giuridico amministrativo, tra vecchi e nuovi paradigmi

augusto di cagno
2023-01-01

Abstract

The administrative act has always been considered “unstable”, because it is subject to the continuous modifications imposed by the exercise of power. Power is aimed at the constant care of the public interest, and so it can always return to re-examine a legal relationship already decided by a previous measure. The classic paradigm of the “unstable” administrative provision is, however, thrown into crisis by those rules which, in the myth of the certainty of the law, of legitimate expectations and of the conservation of juridical values also applied to administrative law, have the opposite effect of stabilizing the effects of administrative act. The essay reviews some provisions which have the effect of defining a different juridical statute of the administrative act based on “stability”; in order, ultimately, to highlight some critical issues underlying the institutions described, especially in terms of public interest care.
2023
L’atto amministrativo è da sempre considerato un atto per natura “instabile”, perché soggetto alle continue modifiche imposte dall’esercizio del potere, che, proprio in quanto diretto alla cura costante dell’interesse pubblico, può sempre tornare a riesaminare un rapporto giuridico già deciso da un precedente provvedimento. Il paradigma classico del provvedimento amministrativo “instabile” è, però, messo in crisi da quelle regole che, nel mito della certezza del diritto, della tutela del legittimo affidamento e della conservazione dei valori giuridici applicati anche al diritto amministrativo, hanno l’effetto opposto di stabilizzare gli effetti dell’atto amministrativo. Nel saggio vengono quindi passate in rassegna alcune di queste disposizioni che, disciplinando l’inoppugnabilità dell’atto, l’irrilevanza dei vizi di cui all’art. 21-octies, comma secondo, l. n. 241/90, la partecipazione al procedimento amministrativo, i limiti al riesame in secondo grado e al riesercizio del potere in seguito a pronuncia giudiziale, nonché gli istituti di sanatoria dell’atto invalido, hanno l’effetto di definire un diverso statuto giuridico dell’atto amministrativo improntato alla “stabilità”; onde, in definitiva, tentare di evidenziare alcune criticità sottese agli istituti descritti, specialmente in punto di cura dell’interesse pubblico.
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