La Corte di giustizia si è espressa con riferimento alla stabilità del decreto ingiuntivo non opposto, rispetto alla tutela da assicurare al consumatore nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata fondato proprio sul summenzionato titolo esecutivo. La decisione è stata stimolata dai giudici del Tribunale di Milano che hanno rinviato alla Corte di Giustizia la soluzione della questione sulla compatibilità dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale italiano rispetto alla direttiva 93/13 e all’art. 47 della Carta proprio al fine di comprendere se il primo consenta un’adeguata ed effettiva tutela del consumatore. La Corte ha quindi stabilito che gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio contrastano con una normativa nazionale secondo la quale nell’ambito dell’esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore, «il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole», precisando inoltre che la circostanza secondo la quale «alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo»

L’autorità di giudicato del decreto ingiuntivo non opposto e la tutela dei consumatori al vaglio della Corte di giustizia

nicoletta minafra
2022-01-01

Abstract

La Corte di giustizia si è espressa con riferimento alla stabilità del decreto ingiuntivo non opposto, rispetto alla tutela da assicurare al consumatore nell’ambito di un procedimento di esecuzione forzata fondato proprio sul summenzionato titolo esecutivo. La decisione è stata stimolata dai giudici del Tribunale di Milano che hanno rinviato alla Corte di Giustizia la soluzione della questione sulla compatibilità dell’attuale assetto normativo e giurisprudenziale italiano rispetto alla direttiva 93/13 e all’art. 47 della Carta proprio al fine di comprendere se il primo consenta un’adeguata ed effettiva tutela del consumatore. La Corte ha quindi stabilito che gli artt. 6, par. 1, e 7, par. 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio contrastano con una normativa nazionale secondo la quale nell’ambito dell’esecuzione fondata su un decreto ingiuntivo non opposto dal debitore, «il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole», precisando inoltre che la circostanza secondo la quale «alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo»
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