nella presente analisi si esamina l’evoluzione del rito Fornero di cui all’art. 1, 47° co. ss., l. 28 giugno 2012, n. 92, nei successivi 10 anni dalla sua entrata in vigore, con particolare riferimento alla decisione delle domande proposte in via subordinata, tra le questioni processuali che hanno generato maggiori dubbi di interpretazione oltre che problemi applicativi. Il rito Fornero, che era stato ideato per creare una corsia privilegiata, e quindi assicurare una tutela più rapida, per le controversie relative all’impugnativa del licenziamento intimato ai sensi dell’art. 18 l. n. 300/1970, ha assecondato il predetto scopo di assicurare al lavoratore ingiustamente licenziato, una tutela più efficiente ed efficace, ma ha tradito più di un punto debole. Non a caso è stato oggetto di più di una modifica nel corso dei pochi anni successivi alla sua introduzione, ad opera del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 – Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il c.d. Jobs Act – che ne ha ridimensionato il suo ambito di applicazione; della legge delega del 26 novembre del 2021, n. 206, che ne ha previsto l’implicita abrogazione.

Bilancio sul rito Fornero a 10 anni dalla sua entrata in vigore. La decisione delle domande proposte in via subordinata

nicoletta minafra
2022-01-01

Abstract

nella presente analisi si esamina l’evoluzione del rito Fornero di cui all’art. 1, 47° co. ss., l. 28 giugno 2012, n. 92, nei successivi 10 anni dalla sua entrata in vigore, con particolare riferimento alla decisione delle domande proposte in via subordinata, tra le questioni processuali che hanno generato maggiori dubbi di interpretazione oltre che problemi applicativi. Il rito Fornero, che era stato ideato per creare una corsia privilegiata, e quindi assicurare una tutela più rapida, per le controversie relative all’impugnativa del licenziamento intimato ai sensi dell’art. 18 l. n. 300/1970, ha assecondato il predetto scopo di assicurare al lavoratore ingiustamente licenziato, una tutela più efficiente ed efficace, ma ha tradito più di un punto debole. Non a caso è stato oggetto di più di una modifica nel corso dei pochi anni successivi alla sua introduzione, ad opera del d.lgs. n. 23 del 4 marzo 2015 – Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, il c.d. Jobs Act – che ne ha ridimensionato il suo ambito di applicazione; della legge delega del 26 novembre del 2021, n. 206, che ne ha previsto l’implicita abrogazione.
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