In the tax implementation phase, artificial intelligences can facilitate the proper exercise of taxation and allow assessments on the basis of objective and impartial criteria, cross-referencing multiple data at the same time in order to identify lists of taxpayers at risk of tax evasion. For reasons of transparency, impartiality and publicity, however, the requirement of the knowability of the algorithm used is indispensable, since these are minimum probative elements, which must exist in order to avoid compromising the essential function of the motivation, regardless of the constraints deriving from the assessment methodology used. In the jurisdictional field, although the human judge can make use of artificial intelligence systems in an auxiliary function to support the activity of ius dicere, the possibility of imagining a “robot” tax judge seems totally peregrine and remote, since intelligent machines are still not able to fully replace the human being in order to reach a decision. In the presence of a “robot” judging body, it would be difficult to guarantee the full reconstructability and justifiability of every element that led to the robotic decision. This seems to be confirmed by draft law no. 1146 on artificial intelligence, approved by the Council of Ministers on 23 April 2024 and currently under discussion in Parliament, which, with reference to the administration of justice, allows the use of AI exclusively for instrumental and support purposes or for the organisation and simplification of judicial work as well as for jurisprudential and doctrinal research, any decision on the interpretation of the law, the assessment of facts and evidence and the adoption of any decisional measure always being reserved to the human person.

Nella fase di attuazione del tributo, le intelligenze artificiali possono agevolare il corretto esercizio dell’azione impositiva e consentire valutazioni sulla base di criteri oggettivi ed imparziali, incrociando molteplici dati in contemporanea al fine di individuare liste di contribuenti a rischio di evasione fiscale. Per ragioni di trasparenza, imparzialità e pubblicità è però imprescindibile il requisito della conoscibilità dell’algoritmo impiegato, trattandosi di elementi probatori minimi, che devono sussistere per evitare che venga compromessa la funzione essenziale della motivazione, a prescindere dai vincoli derivanti dalla metodologia di accertamento utilizzata. In ambito giurisdizionale, pur potendo il giudice umano avvalersi in funzione ausiliaria dei sistemi di intelligenza artificiale a sostegno dell’attività di ius dicere, sembra del tutto peregrina e remota la possibilità di immaginare un giudice tributario “robot”, non essendo le macchine intelligenti tuttora in grado di sostituirsi integralmente all’essere umano al fine di pervenire ad una decisione. In presenza di un organo giudicante “robot”, sarebbe difficile garantire la piena ricostruibilità e giustificabilità di ogni elemento che ha condotto alla decisione robotica. Quanto evidenziato sembra da ultimo confermato dal disegno di legge n. 1146 in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2024 e attualmente in corso di discussione in sede parlamentare, che, con riferimento all’amministrazione della giustizia, consente l’utilizzo dell’IA esclusivamente per finalità strumentali e di supporto ovvero per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, essendo sempre riservata alla persona umana ogni decisione sull’interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento decisorio.

Fase di attuazione del tributo, giustizia predittiva e intelligenze artificiali

Parente Salvatore Antonello
2024-01-01

Abstract

In the tax implementation phase, artificial intelligences can facilitate the proper exercise of taxation and allow assessments on the basis of objective and impartial criteria, cross-referencing multiple data at the same time in order to identify lists of taxpayers at risk of tax evasion. For reasons of transparency, impartiality and publicity, however, the requirement of the knowability of the algorithm used is indispensable, since these are minimum probative elements, which must exist in order to avoid compromising the essential function of the motivation, regardless of the constraints deriving from the assessment methodology used. In the jurisdictional field, although the human judge can make use of artificial intelligence systems in an auxiliary function to support the activity of ius dicere, the possibility of imagining a “robot” tax judge seems totally peregrine and remote, since intelligent machines are still not able to fully replace the human being in order to reach a decision. In the presence of a “robot” judging body, it would be difficult to guarantee the full reconstructability and justifiability of every element that led to the robotic decision. This seems to be confirmed by draft law no. 1146 on artificial intelligence, approved by the Council of Ministers on 23 April 2024 and currently under discussion in Parliament, which, with reference to the administration of justice, allows the use of AI exclusively for instrumental and support purposes or for the organisation and simplification of judicial work as well as for jurisprudential and doctrinal research, any decision on the interpretation of the law, the assessment of facts and evidence and the adoption of any decisional measure always being reserved to the human person.
2024
Nella fase di attuazione del tributo, le intelligenze artificiali possono agevolare il corretto esercizio dell’azione impositiva e consentire valutazioni sulla base di criteri oggettivi ed imparziali, incrociando molteplici dati in contemporanea al fine di individuare liste di contribuenti a rischio di evasione fiscale. Per ragioni di trasparenza, imparzialità e pubblicità è però imprescindibile il requisito della conoscibilità dell’algoritmo impiegato, trattandosi di elementi probatori minimi, che devono sussistere per evitare che venga compromessa la funzione essenziale della motivazione, a prescindere dai vincoli derivanti dalla metodologia di accertamento utilizzata. In ambito giurisdizionale, pur potendo il giudice umano avvalersi in funzione ausiliaria dei sistemi di intelligenza artificiale a sostegno dell’attività di ius dicere, sembra del tutto peregrina e remota la possibilità di immaginare un giudice tributario “robot”, non essendo le macchine intelligenti tuttora in grado di sostituirsi integralmente all’essere umano al fine di pervenire ad una decisione. In presenza di un organo giudicante “robot”, sarebbe difficile garantire la piena ricostruibilità e giustificabilità di ogni elemento che ha condotto alla decisione robotica. Quanto evidenziato sembra da ultimo confermato dal disegno di legge n. 1146 in materia di intelligenza artificiale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile 2024 e attualmente in corso di discussione in sede parlamentare, che, con riferimento all’amministrazione della giustizia, consente l’utilizzo dell’IA esclusivamente per finalità strumentali e di supporto ovvero per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale, essendo sempre riservata alla persona umana ogni decisione sull’interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento decisorio.
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