Con la sentenza 29 giugno 2023, causa C-211/22, Super Bock Bebidas, oggetto di commento, la Corte di Lussemburgo torna a pronunciarsi sugli accordi verticali nei contratti di distribuzione, non già (come negli ultimi arresti) con riguardo alla distribuzione selettiva e alle vendite online, ma alla distribuzione esclusiva e alle clausole di resale price maintenance (d’ora innanzi RPM), che impongono un prezzo di rivendita minimo negli accordi verticali di distribuzione, e nella fattispecie concreta con riguardo ai mercati bricks and mortar delle bevande rinfrescanti in Portogallo, limitatamente agli acquisti effettuati per il consumo fuori casa (alberghi, ristoranti e bar). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sollevato dalla Corte d’appello di Lisbona nella vigenza del regolamento 2010/330 sulle esenzioni per categoria applicabili agli accordi verticali, offre l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del “divieto” di imposizione dei prezzi di rivendita, all’indomani del varo del regolamento 2022/720 del 10 maggio 2022, sulla scorta del quale sono stati approvati anche i nuovi orientamenti della commissione europea sulle restrizioni verticali con la comunicazione del 30 giugno 2022 (2022/C 248/01.
Imposizione del prezzo di rivendita: Leegin atterra in Europa!
Vessia, Francesca;
2023-01-01
Abstract
Con la sentenza 29 giugno 2023, causa C-211/22, Super Bock Bebidas, oggetto di commento, la Corte di Lussemburgo torna a pronunciarsi sugli accordi verticali nei contratti di distribuzione, non già (come negli ultimi arresti) con riguardo alla distribuzione selettiva e alle vendite online, ma alla distribuzione esclusiva e alle clausole di resale price maintenance (d’ora innanzi RPM), che impongono un prezzo di rivendita minimo negli accordi verticali di distribuzione, e nella fattispecie concreta con riguardo ai mercati bricks and mortar delle bevande rinfrescanti in Portogallo, limitatamente agli acquisti effettuati per il consumo fuori casa (alberghi, ristoranti e bar). Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, sollevato dalla Corte d’appello di Lisbona nella vigenza del regolamento 2010/330 sulle esenzioni per categoria applicabili agli accordi verticali, offre l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del “divieto” di imposizione dei prezzi di rivendita, all’indomani del varo del regolamento 2022/720 del 10 maggio 2022, sulla scorta del quale sono stati approvati anche i nuovi orientamenti della commissione europea sulle restrizioni verticali con la comunicazione del 30 giugno 2022 (2022/C 248/01.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.