Il saggio ha ad oggetto lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari ai difensori, regolato dagli artt. 28 ss. L. 794/1942. In particolare, ci si è chiesti se il procedimento speciale, di fronte alla mera contestazione dell’an debeatur del convenuto, debba chiudersi con una pronuncia in mero rito o debba proseguire secondo il rito ordinario. Per rispondere al quesito, si è dovuto cercare di capire se è proprio vero – come comunemente si ritiene – che la speciale procedura di cui all’art. 28 ha ad oggetto soltanto la determinazione delle competenze spettanti al professionista con esclusivo riferimento ai criteri e alla misura della liquidazione e che ne sono dunque estranee le questioni attinenti alla esistenza del diritto del patrono agli onorari. Dopo aver preso in considerazione l’origine storica della norma, si è giunti alla conclusione che la speciale procedura non è affatto finalizzata a risolvere soltanto le controversie attinenti alla mera determinazione del quantum del compenso degli avvocati, bensì tutti i possibili conflitti in tema di onorari e di diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per le prestazioni professionali espletate in un giudizio civile. Pertanto, si è suggerita un’interpretazione più aderente allo spirito e alla ratio della legge, in base alla quale il giudice adito ex artt. 28 ss. l. 794/1942 deve pronunciarsi sulla domanda formulata dall’avvocato sia qualora il cliente contesti la mera misura della liquidazione sia qualora vengano in rilievo questioni attinenti all’an debeatur. Fermo restando, però, che il giudice, (non ove il cliente-convenuto dovesse meramente eccepire, ma) ove dovesse accertare l’effettiva carenza dei presupposti a cui la legge ha espressamente subordinato l’esperibilità del procedimento (ad es., la qualità di “cliente” del convenuto o la natura giudiziale della prestazione professionale), dovrà dichiarare l’inammissibilità della domanda e chiudere il processo con una dichiarazione di absolutio ab istantia senza esame del merito.

Sul procedimento speciale per la liquidazione del compenso degli avvocati

DELUCA, Giovanni Battista Libero
2009-01-01

Abstract

Il saggio ha ad oggetto lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari ai difensori, regolato dagli artt. 28 ss. L. 794/1942. In particolare, ci si è chiesti se il procedimento speciale, di fronte alla mera contestazione dell’an debeatur del convenuto, debba chiudersi con una pronuncia in mero rito o debba proseguire secondo il rito ordinario. Per rispondere al quesito, si è dovuto cercare di capire se è proprio vero – come comunemente si ritiene – che la speciale procedura di cui all’art. 28 ha ad oggetto soltanto la determinazione delle competenze spettanti al professionista con esclusivo riferimento ai criteri e alla misura della liquidazione e che ne sono dunque estranee le questioni attinenti alla esistenza del diritto del patrono agli onorari. Dopo aver preso in considerazione l’origine storica della norma, si è giunti alla conclusione che la speciale procedura non è affatto finalizzata a risolvere soltanto le controversie attinenti alla mera determinazione del quantum del compenso degli avvocati, bensì tutti i possibili conflitti in tema di onorari e di diritti dovuti dal cliente al proprio difensore per le prestazioni professionali espletate in un giudizio civile. Pertanto, si è suggerita un’interpretazione più aderente allo spirito e alla ratio della legge, in base alla quale il giudice adito ex artt. 28 ss. l. 794/1942 deve pronunciarsi sulla domanda formulata dall’avvocato sia qualora il cliente contesti la mera misura della liquidazione sia qualora vengano in rilievo questioni attinenti all’an debeatur. Fermo restando, però, che il giudice, (non ove il cliente-convenuto dovesse meramente eccepire, ma) ove dovesse accertare l’effettiva carenza dei presupposti a cui la legge ha espressamente subordinato l’esperibilità del procedimento (ad es., la qualità di “cliente” del convenuto o la natura giudiziale della prestazione professionale), dovrà dichiarare l’inammissibilità della domanda e chiudere il processo con una dichiarazione di absolutio ab istantia senza esame del merito.
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