La prassi di Stati di immigrazione mostra il diffuso orientamento degli stessi a delocalizzare il trattamento di persone in cerca di protezione e dell’esame delle loro domande volte a quello scopo. La delocalizzazione può essere perseguita a mezzo della costruzione del c.d. concetto dello Stato terzo sicuro, nonché a mezzo degli (e unitamente agli) accordi di riammissione e di altri atti intesi ad allontanare individui stranieri verso un dato Paese, nelle situazioni previste dagli stessi atti. Tra questi ultimi vi sono i due controversi accordi stipulati dal Regno unito con il Ruanda e dall'Italia con l’Albania. La legislazione italiana sullo Stato di origine sicuro opera insieme al dovere/potere di cooperazione istruttoria delle competenti autorità decidenti sulla domanda di protezione. Di conseguenza le liste nazionali degli Stati di origine non accertano indiscutibilmente la loro sicurezza. Ciò trova riscontro anche nella giurisprudenza di altri giudici interni, della Corte di giustizia dell’Ue e della Corte europea dei diritti dell’uomo. In effetti, quella stessa giurisprudenza distingue tra diritto e prassi dello Stato di origine al fine di rilevarne la sicurezza.

Delocalizzazione delle frontiere nella gestione dei movimenti di persone e trasferimento altrove di richiedenti asilo. Previsioni normative e orientamenti giurisprudenziali

Giovanni, Cellamare
2024-01-01

Abstract

La prassi di Stati di immigrazione mostra il diffuso orientamento degli stessi a delocalizzare il trattamento di persone in cerca di protezione e dell’esame delle loro domande volte a quello scopo. La delocalizzazione può essere perseguita a mezzo della costruzione del c.d. concetto dello Stato terzo sicuro, nonché a mezzo degli (e unitamente agli) accordi di riammissione e di altri atti intesi ad allontanare individui stranieri verso un dato Paese, nelle situazioni previste dagli stessi atti. Tra questi ultimi vi sono i due controversi accordi stipulati dal Regno unito con il Ruanda e dall'Italia con l’Albania. La legislazione italiana sullo Stato di origine sicuro opera insieme al dovere/potere di cooperazione istruttoria delle competenti autorità decidenti sulla domanda di protezione. Di conseguenza le liste nazionali degli Stati di origine non accertano indiscutibilmente la loro sicurezza. Ciò trova riscontro anche nella giurisprudenza di altri giudici interni, della Corte di giustizia dell’Ue e della Corte europea dei diritti dell’uomo. In effetti, quella stessa giurisprudenza distingue tra diritto e prassi dello Stato di origine al fine di rilevarne la sicurezza.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/492201
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