L'adozione della Direttiva n. 2000/31, avente ad oggetto gli "aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione", sollecita l'approfondimento del regime tributario del commercio elettronico e della vendita telematica di servizi finanziari. Tale Direttiva, sebbene escluda espressamente dal proprio ambito di applicazione la materia fiscale, rinviando a disposizioni di futura emanazione riguardanti soprattutto l'IVA, reca alcune proposizioni normative di particolare rilevanza, in grado di influenzare la soluzione di questioni anche fiscali. L'art. 2 della Direttiva, nel definire il "prestatore stabilito" come colui che esercita "effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile", chiarisce che "la presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore", consentendo, quindi, di escludere l'idoneità di un sito web a dare luogo a una stabile organizzazione. L'art. 5 della Direttiva stabilisce che, oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto o permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni: a) il nome del prestatore; b) l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore o di comunicare direttamente ed efficacemente il proprio indirizzo di posta elettronica; d) gli estremi della registrazione nei registri del pubblico commercio, ove richiesta; e) gli estremi dell'eventuale autorizzazione, ove richiesta dalle competenti autorità di controllo; f) gli estremi dell'iscrizione negli ordini professionali, ove richiesta; g) il numero di identificazione ai fini dell'assolvimento dell'IVA, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva n. 77/388. L'attuazione di tale disposizione renderà, quindi, più agevole l'individuazione del prestatore del servizio della società dell'informazione, essendo evidente che l'identificazione e la registrazione dello stesso sono condizioni essenziali ed imprescindibili ai fini dell'applicazione di qualsivoglia forma di imposizione.

Commercio elettronico e vendita telematica di servizi finanziari: prime considerazioni dopo la direttiva comunitaria n.31/2000

URICCHIO, Antonio Felice
2001-01-01

Abstract

L'adozione della Direttiva n. 2000/31, avente ad oggetto gli "aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione", sollecita l'approfondimento del regime tributario del commercio elettronico e della vendita telematica di servizi finanziari. Tale Direttiva, sebbene escluda espressamente dal proprio ambito di applicazione la materia fiscale, rinviando a disposizioni di futura emanazione riguardanti soprattutto l'IVA, reca alcune proposizioni normative di particolare rilevanza, in grado di influenzare la soluzione di questioni anche fiscali. L'art. 2 della Direttiva, nel definire il "prestatore stabilito" come colui che esercita "effettivamente e a tempo indeterminato un'attività economica mediante un'installazione stabile", chiarisce che "la presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore", consentendo, quindi, di escludere l'idoneità di un sito web a dare luogo a una stabile organizzazione. L'art. 5 della Direttiva stabilisce che, oltre agli altri obblighi di informazione previsti dal diritto comunitario, gli Stati membri provvedono affinché il prestatore renda facilmente accessibili in modo diretto o permanente ai destinatari del servizio e alle competenti autorità almeno le seguenti informazioni: a) il nome del prestatore; b) l'indirizzo geografico dove il prestatore è stabilito; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore o di comunicare direttamente ed efficacemente il proprio indirizzo di posta elettronica; d) gli estremi della registrazione nei registri del pubblico commercio, ove richiesta; e) gli estremi dell'eventuale autorizzazione, ove richiesta dalle competenti autorità di controllo; f) gli estremi dell'iscrizione negli ordini professionali, ove richiesta; g) il numero di identificazione ai fini dell'assolvimento dell'IVA, ai sensi dell'art. 22 della Direttiva n. 77/388. L'attuazione di tale disposizione renderà, quindi, più agevole l'individuazione del prestatore del servizio della società dell'informazione, essendo evidente che l'identificazione e la registrazione dello stesso sono condizioni essenziali ed imprescindibili ai fini dell'applicazione di qualsivoglia forma di imposizione.
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