The topic of organ donation, including those done in incertam personam, falls within the realm of so-called supererogatory acts, which could not in any way be subject to any form of legal obligation precisely because they are characterized by absolute freedom and spontaneity in their execution, which always avoids any form of (hetero) ethical or legal imposition. This is what can be inferred from the reading of the provisions on organ transplants, where the legislator, in outlining a comprehensive discipline of “self-giving”, undoubtedly highlights, as a perfecting factor of the case, the existence of a truly autonomous and spontaneous volitional determination.

Il tema delle donazioni di organi, comprese quelle compiute in incertam personam, rientra nel genus delle c.dd. prestazioni superetiche, che non potrebbero in alcun modo formare oggetto di una qualsiasi forma di obbligo giuridico, proprio perché caratterizzate dalla assoluta libertà e spontaneità della loro esecuzione, che sempre rifugge da qualsiasi forma di (etero) imposizione etica o giuridica. È quanto si ricava dalla lettura delle disposizioni in materia di trapianti d’organi, in cui il legislatore, nel tratteggiare una disciplina compiuta del “dono di sé”, pone senz’altro in evidenza, quale fattore perfezionativo della fattispecie, l’esistenza di una determinazione volitiva davvero autonoma e spontanea.

In “deroga” al divieto di cui all’art. 5 c.c.: brevi considerazioni sul trapianto di organi tra persone viventi

Maria Elena, Quadrato
2024-01-01

Abstract

The topic of organ donation, including those done in incertam personam, falls within the realm of so-called supererogatory acts, which could not in any way be subject to any form of legal obligation precisely because they are characterized by absolute freedom and spontaneity in their execution, which always avoids any form of (hetero) ethical or legal imposition. This is what can be inferred from the reading of the provisions on organ transplants, where the legislator, in outlining a comprehensive discipline of “self-giving”, undoubtedly highlights, as a perfecting factor of the case, the existence of a truly autonomous and spontaneous volitional determination.
2024
Il tema delle donazioni di organi, comprese quelle compiute in incertam personam, rientra nel genus delle c.dd. prestazioni superetiche, che non potrebbero in alcun modo formare oggetto di una qualsiasi forma di obbligo giuridico, proprio perché caratterizzate dalla assoluta libertà e spontaneità della loro esecuzione, che sempre rifugge da qualsiasi forma di (etero) imposizione etica o giuridica. È quanto si ricava dalla lettura delle disposizioni in materia di trapianti d’organi, in cui il legislatore, nel tratteggiare una disciplina compiuta del “dono di sé”, pone senz’altro in evidenza, quale fattore perfezionativo della fattispecie, l’esistenza di una determinazione volitiva davvero autonoma e spontanea.
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