Le valutazioni economiche ai fini dell’operazione di fusione sono trattate agli artt. 2501, 2501-ter e 2501-sexies del Codice civile. L’art. 2501 c.c. individua le forme tipiche della fusione societaria: (i) la fusione per unione (detta anche fusione per concentrazione o in senso stretto), poco frequente nella realtà, caratterizzata dall’estinzione di due o più società, che si uniscono per formarne una nuova; (ii) la fusione per incorporazione (anche fusione per assorbimento), molto più diffusa, contraddistinta dall’aggregazione da parte di una società (incorporante) di una o più altre (incorporate). Le fusioni si classificano, ancora, sotto il profilo formale, in omogenee ed eterogenee, a seconda che ad essere coinvolte siano società aventi medesima o differente veste giuridica; sotto il profilo sostanziale, si distinguono in orizzontali, verticali o diversificate, in base agli obiettivi strategici perseguiti con l’operazione e agli effetti sull’arena di competizione con integrazioni che possono essere rispettivamente rivolte a ridurre la concorrenza, a concentrare a monte o a valle del mercato di riferimento o, ancora, a diversificare rischi di natura strategica, commerciale od operativa. Momento centrale dell’operazione di fusione è la determinazione del valore teorico di scambio, rappresentato dal rapporto (o dai rapporti) di cambio (c.d. concambio). L’art. 2501-sexies c.c. dispone, in proposito, che «uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione»; la norma in commento prevede altresì che «la relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato». L’esperto (o gli esperti) valutatori saranno designati dal Tribunale competente solo se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni; nell’ipotesi di società quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della CONSOB.

“La valutazione delle aziende nelle operazioni di fusione. La determinazione del rapporto di cambio nel caso ABC S.p.A.”, in M. Rutigliano (a cura di) “Temi di valutazione d’azienda. Letture e casi”, Egea, Milano.

Romano Mauro
2022-01-01

Abstract

Le valutazioni economiche ai fini dell’operazione di fusione sono trattate agli artt. 2501, 2501-ter e 2501-sexies del Codice civile. L’art. 2501 c.c. individua le forme tipiche della fusione societaria: (i) la fusione per unione (detta anche fusione per concentrazione o in senso stretto), poco frequente nella realtà, caratterizzata dall’estinzione di due o più società, che si uniscono per formarne una nuova; (ii) la fusione per incorporazione (anche fusione per assorbimento), molto più diffusa, contraddistinta dall’aggregazione da parte di una società (incorporante) di una o più altre (incorporate). Le fusioni si classificano, ancora, sotto il profilo formale, in omogenee ed eterogenee, a seconda che ad essere coinvolte siano società aventi medesima o differente veste giuridica; sotto il profilo sostanziale, si distinguono in orizzontali, verticali o diversificate, in base agli obiettivi strategici perseguiti con l’operazione e agli effetti sull’arena di competizione con integrazioni che possono essere rispettivamente rivolte a ridurre la concorrenza, a concentrare a monte o a valle del mercato di riferimento o, ancora, a diversificare rischi di natura strategica, commerciale od operativa. Momento centrale dell’operazione di fusione è la determinazione del valore teorico di scambio, rappresentato dal rapporto (o dai rapporti) di cambio (c.d. concambio). L’art. 2501-sexies c.c. dispone, in proposito, che «uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione»; la norma in commento prevede altresì che «la relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato». L’esperto (o gli esperti) valutatori saranno designati dal Tribunale competente solo se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni; nell’ipotesi di società quotata in mercati regolamentati, l’esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della CONSOB.
2022
9788823838338
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/480005
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