Il curatore, nella nuova legge fallimentare, rimuove i sigilli e redige l’inventario senza l’autorizzazione del giudice; forma processo verbale delle attività compiute con la sola assistenza del cancelliere (secondo la previgente disciplina era il cancelliere a redigere processo verbale); nomina lo stimatore se necessario, senza attendere la nomina del giudice delegato. Tali modifiche che mirano a snellire e semplificare l'attività di inventariazione, rimettendola al solo curatore cercano di superare una rigidità legislativa che aveva portato - nel vigore della precedente disciplina - ad una dilatazione dei tempi necessari al completamento delle operazioni. La mancanza di un’esplicita definizione dell’oggetto dell’inventario può essere giustificata con la natura descrittiva dello stesso inventario che può essere completato in qualsiasi momento se durante la procedura vengono acquisiti altri beni, nonché col suo valore probatorio che è limitato alla mera ricognizione dei beni posseduti dal fallito, mentre non dà luogo alla prova della loro effettiva appartenenza al fallito, neppure come presunzione semplice. Rimane tuttavia l’insoddisfazione nei confronti della previsione di una disciplina che finisce per porsi in contrasto con quelle che erano le intenzioni del legislatore.

L’acquisizione dei beni nella formazione dell’inventario

CALDERAZZI, Rosa
2011-01-01

Abstract

Il curatore, nella nuova legge fallimentare, rimuove i sigilli e redige l’inventario senza l’autorizzazione del giudice; forma processo verbale delle attività compiute con la sola assistenza del cancelliere (secondo la previgente disciplina era il cancelliere a redigere processo verbale); nomina lo stimatore se necessario, senza attendere la nomina del giudice delegato. Tali modifiche che mirano a snellire e semplificare l'attività di inventariazione, rimettendola al solo curatore cercano di superare una rigidità legislativa che aveva portato - nel vigore della precedente disciplina - ad una dilatazione dei tempi necessari al completamento delle operazioni. La mancanza di un’esplicita definizione dell’oggetto dell’inventario può essere giustificata con la natura descrittiva dello stesso inventario che può essere completato in qualsiasi momento se durante la procedura vengono acquisiti altri beni, nonché col suo valore probatorio che è limitato alla mera ricognizione dei beni posseduti dal fallito, mentre non dà luogo alla prova della loro effettiva appartenenza al fallito, neppure come presunzione semplice. Rimane tuttavia l’insoddisfazione nei confronti della previsione di una disciplina che finisce per porsi in contrasto con quelle che erano le intenzioni del legislatore.
2011
88-14-15514-3
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