Il lavoro, dopo aver analizzato i due opposti orientamenti giurisprudenziali e le tesi dottrinali, in tema di danno da risoluzione nel contratto di locazione, nonché aver distinto tale figura da quella disciplinata dall’art. 1591 c.c., giunge a riconoscere l’ammissibilità del c.d. interesse positivo, a favore del locatore non inadempiente, purché quest’ultimo provi il danno stesso, nella sua esistenza ed ammontare, e purché abbia tenuto, ex art. 1227, comma 2, c.c., una condotta diligente e rispondente al canone di correttezza e buona fede.
DANNO DA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, TRA RISARCIBILITÀ DELL’INTERESSE POSITIVO ED OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL LOCATORE
Concetta Maria Nanna
2024-01-01
Abstract
Il lavoro, dopo aver analizzato i due opposti orientamenti giurisprudenziali e le tesi dottrinali, in tema di danno da risoluzione nel contratto di locazione, nonché aver distinto tale figura da quella disciplinata dall’art. 1591 c.c., giunge a riconoscere l’ammissibilità del c.d. interesse positivo, a favore del locatore non inadempiente, purché quest’ultimo provi il danno stesso, nella sua esistenza ed ammontare, e purché abbia tenuto, ex art. 1227, comma 2, c.c., una condotta diligente e rispondente al canone di correttezza e buona fede.File in questo prodotto:
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