Il lavoro, dopo aver analizzato i due opposti orientamenti giurisprudenziali e le tesi dottrinali, in tema di danno da risoluzione nel contratto di locazione, nonché aver distinto tale figura da quella disciplinata dall’art. 1591 c.c., giunge a riconoscere l’ammissibilità del c.d. interesse positivo, a favore del locatore non inadempiente, purché quest’ultimo provi il danno stesso, nella sua esistenza ed ammontare, e purché abbia tenuto, ex art. 1227, comma 2, c.c., una condotta diligente e rispondente al canone di correttezza e buona fede.

DANNO DA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE, TRA RISARCIBILITÀ DELL’INTERESSE POSITIVO ED OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL LOCATORE

Concetta Maria Nanna
2024-01-01

Abstract

Il lavoro, dopo aver analizzato i due opposti orientamenti giurisprudenziali e le tesi dottrinali, in tema di danno da risoluzione nel contratto di locazione, nonché aver distinto tale figura da quella disciplinata dall’art. 1591 c.c., giunge a riconoscere l’ammissibilità del c.d. interesse positivo, a favore del locatore non inadempiente, purché quest’ultimo provi il danno stesso, nella sua esistenza ed ammontare, e purché abbia tenuto, ex art. 1227, comma 2, c.c., una condotta diligente e rispondente al canone di correttezza e buona fede.
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
Concetta Maria Nanna (2).pdf

non disponibili

Tipologia: Documento in Versione Editoriale
Licenza: Copyright dell'editore
Dimensione 3.42 MB
Formato Adobe PDF
3.42 MB Adobe PDF   Visualizza/Apri   Richiedi una copia

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/475060
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact