Il nuovo comma 1-bis dell’art. 501 c.p.p. introduce, in conformità alle previsioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. c, l. 134/2021), il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica. L’obbligo di provvedere a tale incombente deve essere adempiuto almeno sette giorni prima rispetto alla udienza in cui avrà luogo l’esame; analogo termine è assegnato per il deposito della relazione del consulente tecnico di parte. Il termine de quo ha natura ordinatoria, non essendo correlate alla sua inosservanza – sia in forma di omesso, che di tardivo deposito – conseguenze sanzionatorie. Conformandosi al criterio di delega enunciato dall’ art. 1, comma 11, lett. c), che ha ribadito la perdurante operatività, in tale ambito, della “disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione”, il decreto attuativo ha stabilito che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con possibilità di richiederne l’acquisizione) sia estesa alle relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, così da dar vita ad una più efficace cross examination, evitando eventuali differimenti finalizzati a consentire l’esame degli elaborati altrui e la formulazione di controdeduzioni. Occorre sottolineare come tale meccanismo acquisitivo non comporti alcuna “cartolarizzazione” della prova scientifica e non elide la necessità dell’esame, essendosi espressamente confermato che, ai fini dell’utilizzabilità degli elaborati, resta invariata la disciplina in tema di letture e di indicazioni sostitutive dettata dall’art. 511 c.p.p.; ciò in piena coerenza con il principio di oralità, trattandosi pur sempre di mezzi di prova tesi ad orientare il giudicante con l’apporto di conoscenze specialistiche. Il valore aggiunto della novella è dato dal fatto che, in conseguenza del preventivo deposito degli elaborati scritti, la cross-examination potrà essere condotta in modo più consapevole ed efficace. La modifica normativa in oggetto riflette il principio per cui, in tema di prova tecnico–scientifica, il contraddittorio va garantito in tutte le fasi della sua formazione ed assume una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame che connota la prova dichiarativa, concretizzandosi nel costante confronto tra tecnico d’ufficio e consulenti di parte, che deve essere tutelato sin dalla fase del conferimento dell’incarico, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, fino alla esposizione in contradditorio dibattimentale dei pareri.
COMMENTO ART. 501 C.P.P. IN CODICE DI PROCEDURA PENALE COMMENTATO (ONLINE)
DANILA CERTOSINO
2023-01-01
Abstract
Il nuovo comma 1-bis dell’art. 501 c.p.p. introduce, in conformità alle previsioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. c, l. 134/2021), il deposito preventivo delle perizie e delle consulenze tecniche per consentire di realizzare un contraddittorio adeguatamente informato, e dunque, consapevole ed efficace, sulla prova scientifica. L’obbligo di provvedere a tale incombente deve essere adempiuto almeno sette giorni prima rispetto alla udienza in cui avrà luogo l’esame; analogo termine è assegnato per il deposito della relazione del consulente tecnico di parte. Il termine de quo ha natura ordinatoria, non essendo correlate alla sua inosservanza – sia in forma di omesso, che di tardivo deposito – conseguenze sanzionatorie. Conformandosi al criterio di delega enunciato dall’ art. 1, comma 11, lett. c), che ha ribadito la perdurante operatività, in tale ambito, della “disciplina delle letture e dell’indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione”, il decreto attuativo ha stabilito che la facoltà di periti e consulenti di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni (con possibilità di richiederne l’acquisizione) sia estesa alle relazioni depositate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter, così da dar vita ad una più efficace cross examination, evitando eventuali differimenti finalizzati a consentire l’esame degli elaborati altrui e la formulazione di controdeduzioni. Occorre sottolineare come tale meccanismo acquisitivo non comporti alcuna “cartolarizzazione” della prova scientifica e non elide la necessità dell’esame, essendosi espressamente confermato che, ai fini dell’utilizzabilità degli elaborati, resta invariata la disciplina in tema di letture e di indicazioni sostitutive dettata dall’art. 511 c.p.p.; ciò in piena coerenza con il principio di oralità, trattandosi pur sempre di mezzi di prova tesi ad orientare il giudicante con l’apporto di conoscenze specialistiche. Il valore aggiunto della novella è dato dal fatto che, in conseguenza del preventivo deposito degli elaborati scritti, la cross-examination potrà essere condotta in modo più consapevole ed efficace. La modifica normativa in oggetto riflette il principio per cui, in tema di prova tecnico–scientifica, il contraddittorio va garantito in tutte le fasi della sua formazione ed assume una configurazione più complessa di quella del semplice diritto al controesame che connota la prova dichiarativa, concretizzandosi nel costante confronto tra tecnico d’ufficio e consulenti di parte, che deve essere tutelato sin dalla fase del conferimento dell’incarico, durante lo svolgimento delle operazioni peritali, fino alla esposizione in contradditorio dibattimentale dei pareri.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.