Le modifiche apportate dall’art. 30 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – che ha dato attuazione alla legge delega 27 settembre 2021, n. 134 – alla disciplina del dibattimento incidono su poche, ma significative, aree tematiche. Esse si muovono lungo la direttrice, tracciata dalla legge delega, di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, così da assicurarne la ragionevole durata e di rinvigorire, al tempo stesso, la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova, nelle sue declinazioni di oralità ed immediatezza. Con particolare riferimento alla fase dell’istruttoria dibattimentale, l’art. 30, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito nell’ambito dell’art. 496 c.p.p. il nuovo comma 2-bis che introduce in via ordinaria la possibilità, con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private. In considerazione della ratio dell’intervento di riforma, ovvero «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale» (art. 1, comma 1, legge delega) si è ritenuto che, in linea generale, l’attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile. La riforma Cartabia è, così, intervenuta in tema di partecipazione a distanza introducendo nel codice di rito, da un lato, una disciplina generale organica (art. 133-ter c.p.p.) e, dall’altro, tipizzando ulteriori casi in cui è consentito il ricorso alla c.d. remote justice, il cui presupposto specifico, a differenza dei casi già previsti dalle disposizioni di attuazione, è, invece, il consenso o la richiesta delle parti. Nel rispetto del contraddittorio è stata disciplinata la possibilità di fruire dello strumento informatico per accelerare le audizioni del dibattimento e rendere più stretti i tempi fra l’ammissione delle prove e la decisione. Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si precisa, tuttavia, che il consenso delle parti non vincola il giudice a disporre l’esame a distanza, potendo, comunque, decidere diversamente sia in caso di indisponibilità degli strumenti tecnici necessari sia ove sussistano delle peculiari ragioni che rendano opportuno procedere all’audizione in presenza. L’insussistenza di un diritto a partecipare a distanza può, comunque, evincersi a prescindere da tali considerazioni, anche dall’impiego nella maggior parte delle disposizioni normative introdotte dalla riforma del verbo modale “può”, sintomatico del permanere di un potere discrezionale del giudice che consente, sussistendo specifiche ragioni ostative, di disporre il compimento dell’atto in presenza.
COMMENTO ARTICOLO 496 C.P.P. IN CODICE DI PROCEDURA PENALE COMMENTATO (ONLINE)
DANILA CERTOSINO
2023-01-01
Abstract
Le modifiche apportate dall’art. 30 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 – che ha dato attuazione alla legge delega 27 settembre 2021, n. 134 – alla disciplina del dibattimento incidono su poche, ma significative, aree tematiche. Esse si muovono lungo la direttrice, tracciata dalla legge delega, di razionalizzare i tempi del processo di primo grado e di restituire ad esso standards più elevati di efficienza, così da assicurarne la ragionevole durata e di rinvigorire, al tempo stesso, la garanzia del contraddittorio nella formazione della prova, nelle sue declinazioni di oralità ed immediatezza. Con particolare riferimento alla fase dell’istruttoria dibattimentale, l’art. 30, comma 1, lett. g) d.lgs. n. 150 del 2022 ha inserito nell’ambito dell’art. 496 c.p.p. il nuovo comma 2-bis che introduce in via ordinaria la possibilità, con il consenso delle parti, di svolgimento a distanza dell’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle persone imputate in procedimento connesso e delle parti private. In considerazione della ratio dell’intervento di riforma, ovvero «semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale» (art. 1, comma 1, legge delega) si è ritenuto che, in linea generale, l’attività di individuazione della casistica richiesta dal legislatore delegante dovesse essere realizzata nella massima ampiezza possibile. La riforma Cartabia è, così, intervenuta in tema di partecipazione a distanza introducendo nel codice di rito, da un lato, una disciplina generale organica (art. 133-ter c.p.p.) e, dall’altro, tipizzando ulteriori casi in cui è consentito il ricorso alla c.d. remote justice, il cui presupposto specifico, a differenza dei casi già previsti dalle disposizioni di attuazione, è, invece, il consenso o la richiesta delle parti. Nel rispetto del contraddittorio è stata disciplinata la possibilità di fruire dello strumento informatico per accelerare le audizioni del dibattimento e rendere più stretti i tempi fra l’ammissione delle prove e la decisione. Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo si precisa, tuttavia, che il consenso delle parti non vincola il giudice a disporre l’esame a distanza, potendo, comunque, decidere diversamente sia in caso di indisponibilità degli strumenti tecnici necessari sia ove sussistano delle peculiari ragioni che rendano opportuno procedere all’audizione in presenza. L’insussistenza di un diritto a partecipare a distanza può, comunque, evincersi a prescindere da tali considerazioni, anche dall’impiego nella maggior parte delle disposizioni normative introdotte dalla riforma del verbo modale “può”, sintomatico del permanere di un potere discrezionale del giudice che consente, sussistendo specifiche ragioni ostative, di disporre il compimento dell’atto in presenza.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.