Il contributo esamina ed analizza la portata percettiva del nuovo art. 5-bis del d.lgs. 4 marzo 20120 n. 28 introdotto dalla riforma Cartabia (d. lgs 149/2022) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. In particolare, ci si sofferma sulla individuazione normativa in capo al creditore opposto quale parte processuale cui compete l’onere di avviare il procedimento di mediazione, allorché la materia oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ne imponga il previo esperimento quale condizione di procedibilità della domanda.
L’art. 5 bis d. lgs. 28/2010 introdotto dal d.lgs. 149/2022 chiarisce attraverso la sua nuova disciplina che il soggetto cui spetta avviare il procedimento di mediazione obbligatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto.
La mediazione nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo
Maria Laura Spada
2023-01-01
Abstract
L’art. 5 bis d. lgs. 28/2010 introdotto dal d.lgs. 149/2022 chiarisce attraverso la sua nuova disciplina che il soggetto cui spetta avviare il procedimento di mediazione obbligatorio nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, è il creditore opposto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.