In osservanza dell’art. 1, 17° comma, lett. o) della l. del 26 novembre 2021 n. 206, il d.leg. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto l’art. 473 bis.51 il quale prevede un rito unitario, che sostituisce i procedimenti, per lo più, presenti nel codice civile, di rito civile e nella l. n. 898/70: 1) di separazione consensuale ; 2) di divorzio congiunto; 3) di elaborazione giurisprudenziale, relativo alle domande presentate congiuntamente dalle parti aventi ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento dei figli di genitori non coniugati 1 ; 4) infine, a quello di modifica delle condizioni già concordate nei suesposti procedimenti, ai sensi degli art. 710 c.p.c. e 9, 1° comma, l. 898/70
I procedimenti su domanda congiunta
nicoletta minafra
2023-01-01
Abstract
In osservanza dell’art. 1, 17° comma, lett. o) della l. del 26 novembre 2021 n. 206, il d.leg. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto l’art. 473 bis.51 il quale prevede un rito unitario, che sostituisce i procedimenti, per lo più, presenti nel codice civile, di rito civile e nella l. n. 898/70: 1) di separazione consensuale ; 2) di divorzio congiunto; 3) di elaborazione giurisprudenziale, relativo alle domande presentate congiuntamente dalle parti aventi ad oggetto le modalità di affidamento e mantenimento dei figli di genitori non coniugati 1 ; 4) infine, a quello di modifica delle condizioni già concordate nei suesposti procedimenti, ai sensi degli art. 710 c.p.c. e 9, 1° comma, l. 898/70I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.