Il d.leg. del 10 ottobre 2022 n. 149 ha disposto l’introduzione, tra gli altri, del meccanismo del cumulo delle domande di separazione con quelle di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha recepito il principio enucleato nell’art. 1, 23° comma, lett. bb), l. n. 206/2021, nella parte in cui invitava il legislatore delegato a «prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti».
Il cumulo delle domande di separazione e di divorzio
nicoletta minafra
2023-01-01
Abstract
Il d.leg. del 10 ottobre 2022 n. 149 ha disposto l’introduzione, tra gli altri, del meccanismo del cumulo delle domande di separazione con quelle di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ha recepito il principio enucleato nell’art. 1, 23° comma, lett. bb), l. n. 206/2021, nella parte in cui invitava il legislatore delegato a «prevedere che nel processo di separazione tanto il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con specificazione della decorrenza dei relativi effetti».I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.