Nel rispetto del criterio direttivo evidenziato dalla delega di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, il d.lgs. 149/2022 rinvia alle forme predeterminate del processo del lavoro e riduce l’ambito di applicazione del rito Fornero ai soli giudizi pendenti al 28 febbraio 2023. Peraltro, in tutte le ipotesi in cui il lavoratore abbia richiesto una tutela reale, a tali controversie ed in qualunque grado, il legislatore riconosce un binario prioritario rispetto alle altre pendenti dinanzi al medesimo giudice. Anche i giudizi di impugnazione del licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, per i quali erano state sollevate non poche questioni di carattere interpretativo in punto di competenza e rito applicabile, sono assoggettati alle regole proprie del processo del lavoro pur quando la cessazione del rapporto di lavoro sia stata generata dalla cessazione del rapporto associativo. Per il licenziamento discriminatorio sopravvive invece la pluralità di riti, fermo restando che la proposizione della domanda, qualsiasi forma quest’ultima rivesta, preclude di agire successivamente, per la medesima domanda con un rito diverso.
I giudizi di impugnazione dei licenziamenti dopo la riforma Cartabia
POLISENO B.
2023-01-01
Abstract
Nel rispetto del criterio direttivo evidenziato dalla delega di unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, il d.lgs. 149/2022 rinvia alle forme predeterminate del processo del lavoro e riduce l’ambito di applicazione del rito Fornero ai soli giudizi pendenti al 28 febbraio 2023. Peraltro, in tutte le ipotesi in cui il lavoratore abbia richiesto una tutela reale, a tali controversie ed in qualunque grado, il legislatore riconosce un binario prioritario rispetto alle altre pendenti dinanzi al medesimo giudice. Anche i giudizi di impugnazione del licenziamento del socio lavoratore di cooperativa, per i quali erano state sollevate non poche questioni di carattere interpretativo in punto di competenza e rito applicabile, sono assoggettati alle regole proprie del processo del lavoro pur quando la cessazione del rapporto di lavoro sia stata generata dalla cessazione del rapporto associativo. Per il licenziamento discriminatorio sopravvive invece la pluralità di riti, fermo restando che la proposizione della domanda, qualsiasi forma quest’ultima rivesta, preclude di agire successivamente, per la medesima domanda con un rito diverso.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.