Nel momento più acuto della pandemia, a fronte delle generalizzate significative limitazioni alla libertà di circolazione, tra le varie disposizioni emergenziali in materia di diritto societario, è stato introdotto l’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. «Decreto Cura Italia», convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020), rubricato «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società» 6. La norma, prevedendo per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata nonché le cooperative e mutue assicuratrici, la «possibilità» di svolgimento dell’adunanza e di esercizio del voto con mezzi di telecomunicazione, aveva il chiaro e condivisibile fine di evitare che l’adunanza assembleare si trasformasse in un assembramento che mettesse a rischio la salute dei partecipanti e non solo. All’indomani del fenomeno pandemico, tuttavia, essa risulta ancora (sia pure a termine) efficace e per tale motivo si è ritenuta necessaria un'analisi della sua portata precettiva. Stante la mutata realtà, nonché la natura speciale del provvedimento, la proroga dell'applicazione dell’art. 106 va letta attraverso la lente della ragionevolezza, nella prospettiva di semplificazione della partecipazione in assemblea, nonché della previsione di uno strumento utile a garantire il diritto all' informazione e controllo della minoranza.
Il criterio di ragionevolezza nella legislazione post-emergenziale in tema di riunioni assembleari
Gabriele Dell'Atti
2023-01-01
Abstract
Nel momento più acuto della pandemia, a fronte delle generalizzate significative limitazioni alla libertà di circolazione, tra le varie disposizioni emergenziali in materia di diritto societario, è stato introdotto l’art. 106 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. «Decreto Cura Italia», convertito in l. n. 27 del 24 aprile 2020), rubricato «Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società» 6. La norma, prevedendo per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata nonché le cooperative e mutue assicuratrici, la «possibilità» di svolgimento dell’adunanza e di esercizio del voto con mezzi di telecomunicazione, aveva il chiaro e condivisibile fine di evitare che l’adunanza assembleare si trasformasse in un assembramento che mettesse a rischio la salute dei partecipanti e non solo. All’indomani del fenomeno pandemico, tuttavia, essa risulta ancora (sia pure a termine) efficace e per tale motivo si è ritenuta necessaria un'analisi della sua portata precettiva. Stante la mutata realtà, nonché la natura speciale del provvedimento, la proroga dell'applicazione dell’art. 106 va letta attraverso la lente della ragionevolezza, nella prospettiva di semplificazione della partecipazione in assemblea, nonché della previsione di uno strumento utile a garantire il diritto all' informazione e controllo della minoranza.File | Dimensione | Formato | |
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