Il Capo II del d.lgs. n. 546/1992 è intitolato “Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio”, sebbene il suo contenuto sia maggiormente composito e implichi un ampio richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile. In generale, le attività processuali nel giudizio tributario sono poste in essere dai soggetti, tra i quali sicuramente assumono un ruolo primario le cc.dd. “parti”. La nozione di “parte” del giudizio tributario viene mutuata dal diritto processuale civile (arg. ex art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992), ove in assenza di apposita disposizione si è registrata una vasta letteratura. Assumendo la prospettiva processualcivilistica, si distingue quam minime tra parti in senso sostanziale e parti in senso formale: le prime si sostanziano nei soggetti nei cui confronti si producono gli effetti della pronuncia del giudice, mentre le seconde si identificano con i soggetti che pongono concretamente in essere gli atti processuali di parte. In ipotesi di scissione tra parte in senso sostanziale e parte in senso formale, nonché in caso di mera assistenza tecnica, si verificherà il sostenimento di spese che si andranno a cumularsi con le somme da corrispondere allo Stato per il concreto esercizio del diritto di difesa.
Le parti del processo tributario in senso sostanziale e in senso formale tra giudizio con pluralità di parti, assistenza tecnica e spese di lite
Tommaso Calculli
2023-01-01
Abstract
Il Capo II del d.lgs. n. 546/1992 è intitolato “Delle parti e della loro rappresentanza e assistenza in giudizio”, sebbene il suo contenuto sia maggiormente composito e implichi un ampio richiamo alle disposizioni del codice di procedura civile. In generale, le attività processuali nel giudizio tributario sono poste in essere dai soggetti, tra i quali sicuramente assumono un ruolo primario le cc.dd. “parti”. La nozione di “parte” del giudizio tributario viene mutuata dal diritto processuale civile (arg. ex art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992), ove in assenza di apposita disposizione si è registrata una vasta letteratura. Assumendo la prospettiva processualcivilistica, si distingue quam minime tra parti in senso sostanziale e parti in senso formale: le prime si sostanziano nei soggetti nei cui confronti si producono gli effetti della pronuncia del giudice, mentre le seconde si identificano con i soggetti che pongono concretamente in essere gli atti processuali di parte. In ipotesi di scissione tra parte in senso sostanziale e parte in senso formale, nonché in caso di mera assistenza tecnica, si verificherà il sostenimento di spese che si andranno a cumularsi con le somme da corrispondere allo Stato per il concreto esercizio del diritto di difesa.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.