La sentenza Öztürk consolida ed estende lo spunto della sentenza Engel profilando una sostanziale equivalenza tra sanzioni disciplinari e sanzioni riservate ad "uno speciale gruppo di soggetti". La medesima corrispondenza viene riproposta nelle decisioni Bendenoun e Jussila dove, ancora una volta, a non escludere la natura penale della misura concorre la considerazione che i provvedimenti non fossero applicabili ad una specifica categoria di soggetti (cfr. Corte EDU, Bendenoun c. Francia, 12547/86, 24 febbraio 1994, e Jussila c. Finlandia [GC], 73053/01, 23 novembre 2006). Si tratta di una nozione più ampia e generica rispetto a quella di norme disiplinari, poiché queste sono sicuramente disposizioni non "generali" ma non tutte le regole che si riferiscono ad una categoria più o meno selettivamente perimetrata di destinatari possono essere considerate (come nel caso Rola) sanzioni disciplinari. Una equivalenza esplicativo-argomentativa si è tramutata in supporto di un'analogia contenutistica che interferisce pe- santemente con l'applicazione dei criteri Engel, anche nella versione evoluta impiegata nella sentenza in esame, sottraendo alla qualificazione penalistica sanzioni, anche molto gravi. L'originario profilo quantitativo della corrispondenza tra sanzioni disciplinari e sanzioni inter pares (non erga omnes) successivamente si è ricombinato con le polarità della dialettica misure punitive e misure preventive
La natura delle sanzioni riservate ad una cerchia ristretta di destinatari nella giurisprudenza della Corte EDU
giuseppe losappio
2023-01-01
Abstract
La sentenza Öztürk consolida ed estende lo spunto della sentenza Engel profilando una sostanziale equivalenza tra sanzioni disciplinari e sanzioni riservate ad "uno speciale gruppo di soggetti". La medesima corrispondenza viene riproposta nelle decisioni Bendenoun e Jussila dove, ancora una volta, a non escludere la natura penale della misura concorre la considerazione che i provvedimenti non fossero applicabili ad una specifica categoria di soggetti (cfr. Corte EDU, Bendenoun c. Francia, 12547/86, 24 febbraio 1994, e Jussila c. Finlandia [GC], 73053/01, 23 novembre 2006). Si tratta di una nozione più ampia e generica rispetto a quella di norme disiplinari, poiché queste sono sicuramente disposizioni non "generali" ma non tutte le regole che si riferiscono ad una categoria più o meno selettivamente perimetrata di destinatari possono essere considerate (come nel caso Rola) sanzioni disciplinari. Una equivalenza esplicativo-argomentativa si è tramutata in supporto di un'analogia contenutistica che interferisce pe- santemente con l'applicazione dei criteri Engel, anche nella versione evoluta impiegata nella sentenza in esame, sottraendo alla qualificazione penalistica sanzioni, anche molto gravi. L'originario profilo quantitativo della corrispondenza tra sanzioni disciplinari e sanzioni inter pares (non erga omnes) successivamente si è ricombinato con le polarità della dialettica misure punitive e misure preventiveI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.