Il principio dell’onere della prova, tipico dei sistemi processuali, presenta profili di indubbio interesse in materia catastale, con riflessi anche in ambito tributario, tanto nella fase procedimentale quanto in sede contenziosa. Esso può essere inteso in almeno due varianti: in senso soggettivo, come criterio in base al quale viene ripartito tra le parti l’onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento delle reciproche pretese; in senso oggettivo, come esito finale e complessivo delle attività probatorie espletate. Nella fase procedimentale, la motivazione dell’atto attributivo o modificativo della rendita catastale assurge ad onere della prova a carico dell’amministrazione catastale. In sede contenziosa, invece, essendo l’atto di attribuzione della rendita impugnabile autonomamente, grava sul ricorrente l’onere di provare l’erroneità dell’accatastamento; per contro, è onere dell’amministrazione catastale fornire la prova della corretta applicazione degli elementi contestati, dimostrandone la legittimità. Tale principio sembra essere stato confermato in sede di riforma del contenzioso tributario dalla l. 31 agosto 2022, n. 130, che ha introdotto il comma 5 bis all’interno dell’art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
L’onere della prova in materia catastale
Antonio Felice Uricchio
;Salvatore Antonello Parente
2024-01-01
Abstract
Il principio dell’onere della prova, tipico dei sistemi processuali, presenta profili di indubbio interesse in materia catastale, con riflessi anche in ambito tributario, tanto nella fase procedimentale quanto in sede contenziosa. Esso può essere inteso in almeno due varianti: in senso soggettivo, come criterio in base al quale viene ripartito tra le parti l’onere di dimostrare i fatti che costituiscono il fondamento delle reciproche pretese; in senso oggettivo, come esito finale e complessivo delle attività probatorie espletate. Nella fase procedimentale, la motivazione dell’atto attributivo o modificativo della rendita catastale assurge ad onere della prova a carico dell’amministrazione catastale. In sede contenziosa, invece, essendo l’atto di attribuzione della rendita impugnabile autonomamente, grava sul ricorrente l’onere di provare l’erroneità dell’accatastamento; per contro, è onere dell’amministrazione catastale fornire la prova della corretta applicazione degli elementi contestati, dimostrandone la legittimità. Tale principio sembra essere stato confermato in sede di riforma del contenzioso tributario dalla l. 31 agosto 2022, n. 130, che ha introdotto il comma 5 bis all’interno dell’art. 7, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


