La pandemia da Covid-19 è stata considerata un "evento eccezionale" in grado di legittimare aiuti di Stato volti a ovviare ai danni che direttamente ne sono derivati (art. 107, § 2, lett. b, TFUE); al contempo, ha rappresentato la causa di quel «grave turbamento dell'economia» che ai sensi dell'art. 107, §3, lett. b, TFUE consente agli Stati membri di approntare interventi non necessariamente orientati a risarcire un danno diretto, quindi di più ampia valenza funzionale, ma pur sempre subordinati all'approvazione della Commissione. In tale contesto normativo, uno dei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento del virus è stato quello del trasporto aereo, in particolare a causa delle restrizioni alla libera circolazione delle persone imposte dagli Stati membri. La rilevanza strategica di tale settore, che contribuisce ad assicurare la "connettività" del territorio nazionale, ha spinto la maggior parte degli Stati membri, nel periodo emergenziale, ad adottare nei confronti delle compagnie aeree, specie di bandiera, eterogenee misure, quanto a struttura e base giuridica di compatibilità, volte a ripianare, in tutto o in parte, i danni subiti dai vettori utilizzando gli spazi derogatori concessi sia dalle richiamate norme TFUE in materia di aiuti di Stato sia dal Quadro temporaneo della Commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. La preferenza accordata dagli Stati membri alle compagnie aeree nazionali ha prodotto un aumento esponenziale dei ricorsi per annullamento delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea innanzi al Tribunale UE da parte degli operatori esclusi, in particolare dei vettori low cost, tra cui Ryanair che, nonostante abbia conquistato ampie fette di mercato in tutti i paesi europei, non ha potuto accedere alle misure di agevolazione varate per ovviare ai danni prodotti dalle misure anticontagio. Nella prospettiva di Ryanair tutti gli aiuti in questione presentano un vizio comune: il supporto statale viene concesso solamente agli operatori aventi uno strutturale collegamento con il territorio dello Stato erogatore dei sussidi, conseguentemente negando rilevanza alla mera presenza economica del vettore nel periodo antecedente l'introduzione delle misure restrittive per far fronte alla pandemia. Ne sono derivate, in tempi ristretti, decine di sentenze dei giudici europei che, per la maggior parte, hanno confermato la correttezza dell'applicazione "emergenziale" del controllo sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea (nel fare ciò, le sentenze si sono confrontate con la rilevanza del principio generale di non discriminazione sulla base della nazionalità e delle disposizioni in materia di libera circolazione dei servizi). Un'eccezione a tale filone giurisprudenziale è la sentenza in commento che ha annullato, per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 296 TFUE (rectius per non aver sufficientemente giustificato la scelta di concludere l'accertamento di compatibilità della misura senza aprire la procedura di indagine formale ex artt. 108 TFUE e 4, § 4, regolamento di procedura) la decisione C(2020)9625 final del 22 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di compensazione introdotto dall'Italia con l'art. 198 del d.l. n. 34/2020 convertito dalla l. n. 77/2020 (c.d. decreto rilancio) in favore delle compagnie aeree titolari di una licenzia rilasciata dalle autorità nazionali. L'importanza della sentenza in commento non può dirsi esclusa dal mero riscontro di un error in procedendo, considerato che il Tribunale europeo, sulla base delle censure mosse da Ryanair, pone in discussione (sul punto rilevandosi il vizio di motivazione) la compatibilità della clausola sociale di trattamento economico minimo prevista quale (quarta) condizione di accesso alla misura di compensazione, con il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 TFUE, il che consente una riflessione più generale sulle implicazioni della disciplina adottata dal legislatore italiano nel settore aereo durante l'emergenza pandemica.

Ryanair contro tutti o tutti contro Ryanair: il trattamento retributivo minimo nel settore aereo al vaglio dei giudici europei

carmela garofalo
2023-01-01

Abstract

La pandemia da Covid-19 è stata considerata un "evento eccezionale" in grado di legittimare aiuti di Stato volti a ovviare ai danni che direttamente ne sono derivati (art. 107, § 2, lett. b, TFUE); al contempo, ha rappresentato la causa di quel «grave turbamento dell'economia» che ai sensi dell'art. 107, §3, lett. b, TFUE consente agli Stati membri di approntare interventi non necessariamente orientati a risarcire un danno diretto, quindi di più ampia valenza funzionale, ma pur sempre subordinati all'approvazione della Commissione. In tale contesto normativo, uno dei settori maggiormente colpiti dalle misure di contenimento del virus è stato quello del trasporto aereo, in particolare a causa delle restrizioni alla libera circolazione delle persone imposte dagli Stati membri. La rilevanza strategica di tale settore, che contribuisce ad assicurare la "connettività" del territorio nazionale, ha spinto la maggior parte degli Stati membri, nel periodo emergenziale, ad adottare nei confronti delle compagnie aeree, specie di bandiera, eterogenee misure, quanto a struttura e base giuridica di compatibilità, volte a ripianare, in tutto o in parte, i danni subiti dai vettori utilizzando gli spazi derogatori concessi sia dalle richiamate norme TFUE in materia di aiuti di Stato sia dal Quadro temporaneo della Commissione europea per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19, C(2020)1863 final, del 19 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni. La preferenza accordata dagli Stati membri alle compagnie aeree nazionali ha prodotto un aumento esponenziale dei ricorsi per annullamento delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea innanzi al Tribunale UE da parte degli operatori esclusi, in particolare dei vettori low cost, tra cui Ryanair che, nonostante abbia conquistato ampie fette di mercato in tutti i paesi europei, non ha potuto accedere alle misure di agevolazione varate per ovviare ai danni prodotti dalle misure anticontagio. Nella prospettiva di Ryanair tutti gli aiuti in questione presentano un vizio comune: il supporto statale viene concesso solamente agli operatori aventi uno strutturale collegamento con il territorio dello Stato erogatore dei sussidi, conseguentemente negando rilevanza alla mera presenza economica del vettore nel periodo antecedente l'introduzione delle misure restrittive per far fronte alla pandemia. Ne sono derivate, in tempi ristretti, decine di sentenze dei giudici europei che, per la maggior parte, hanno confermato la correttezza dell'applicazione "emergenziale" del controllo sugli aiuti di Stato da parte della Commissione europea (nel fare ciò, le sentenze si sono confrontate con la rilevanza del principio generale di non discriminazione sulla base della nazionalità e delle disposizioni in materia di libera circolazione dei servizi). Un'eccezione a tale filone giurisprudenziale è la sentenza in commento che ha annullato, per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 296 TFUE (rectius per non aver sufficientemente giustificato la scelta di concludere l'accertamento di compatibilità della misura senza aprire la procedura di indagine formale ex artt. 108 TFUE e 4, § 4, regolamento di procedura) la decisione C(2020)9625 final del 22 dicembre 2020 con la quale la Commissione europea ha autorizzato il regime di compensazione introdotto dall'Italia con l'art. 198 del d.l. n. 34/2020 convertito dalla l. n. 77/2020 (c.d. decreto rilancio) in favore delle compagnie aeree titolari di una licenzia rilasciata dalle autorità nazionali. L'importanza della sentenza in commento non può dirsi esclusa dal mero riscontro di un error in procedendo, considerato che il Tribunale europeo, sulla base delle censure mosse da Ryanair, pone in discussione (sul punto rilevandosi il vizio di motivazione) la compatibilità della clausola sociale di trattamento economico minimo prevista quale (quarta) condizione di accesso alla misura di compensazione, con il divieto di restrizioni alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 TFUE, il che consente una riflessione più generale sulle implicazioni della disciplina adottata dal legislatore italiano nel settore aereo durante l'emergenza pandemica.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11586/454926
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact