L'inserimento del delitto di cui all'art. 603 bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ha imposto alle imprese l'adozione di un sistema prevenzionale interno, finalizzato a contrastare il rischio di condotte di sfruttamento e di approfittamento delle prestazioni lavorative realizzate (anche) nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. La creazione di tale sistema è destinata a porsi come necessaria condizione per le imprese che intendano svolgere secondo modelli di legalità le attività economiche cui vengono preposte. Si palesa, tuttavia, un differente grado di sensibilità rispetto alla finalità di prevenzione delle condotte illecite di caporalato, a conferma del fatto che il percorso verso l'adozione di un efficace apparato prevenzionale in senso esimente possa definirsi ancora non completamente esaurito.
I delitti di "caporalato", la responsabilità da reato degli enti e l'aggiornamento del MOGC
Filomena Pisconti
2021-01-01
Abstract
L'inserimento del delitto di cui all'art. 603 bis c.p. nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità dell'ente ha imposto alle imprese l'adozione di un sistema prevenzionale interno, finalizzato a contrastare il rischio di condotte di sfruttamento e di approfittamento delle prestazioni lavorative realizzate (anche) nell'interesse o a vantaggio dell'impresa. La creazione di tale sistema è destinata a porsi come necessaria condizione per le imprese che intendano svolgere secondo modelli di legalità le attività economiche cui vengono preposte. Si palesa, tuttavia, un differente grado di sensibilità rispetto alla finalità di prevenzione delle condotte illecite di caporalato, a conferma del fatto che il percorso verso l'adozione di un efficace apparato prevenzionale in senso esimente possa definirsi ancora non completamente esaurito.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.