Introdotte dalla l. n. 689/1981, le sanzioni sostitutive perseguono la finalità di neutralizzare gli effetti desocializzanti – talora criminogeni – dell’ambiente carcerario, che ostacolano la finalità rieducativa della pena al riequilibrio etico-sociale dell’individuo. Tra i principi e i criteri della legge delega vi è quello di rivitalizzare il sistema della sostituzione sanzionatoria. La direttiva dell’art. 1, co. 17, lett. c) prevede, in particolare, che il giudice possa applicare le sanzioni sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pub- blica utilità e della pena pecuniaria, qualora ritenga che contribuiscano alla rieducazione del con- dannato e assicurino, attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli com- metta altri reati. Dubbi sorgono sul perseguimento del finalismo rieducativo in caso di applicazione della misura sostitutiva dell’espulsione dello straniero (art. 16 co. 1 d.lgs. 286/1998): a prescindere dalle con- siderazioni relative all’effettività di questa sanzione, il definitivo allontanamento del soggetto dallo Stato – una sorta di pena capitale del domicilio – sembra rivolto più al contenimento del sovraffol- lamento carcerario che al perseguimento della tensione rieducativa della pena. Le questioni inter- pretative sulla fruibilità delle soluzioni di trattamento extra-murario sono state acuite dalla previ- sione della espulsione quale misura alternativa (art. 16 co. 5). La Consulta (sent. n. 78/2007), nel dibattito sulla compatibilità delle disposizioni della l.n. 354/1975 su modalità e condizioni per l’accesso alle misure alternative alla detenzione e le regole contenute nel d.lgs. n. 286/1998, ha ritenuto che la condizione di persona soggetta all’esecuzione della pena abiliti ex lege lo straniero a permanere nello Stato. La difficoltà di intravedere la finalità rieducativa fonda una esigenza di rivisitazione dell’istituto, sia del limite edittale sia dei presupposti di sostituzione, nel senso di renderli più stringenti.

Principi e criteri direttivi in materia di sanzioni sostitutive ed espulsione dello straniero: riflessioni circa una (im)possibile applicazione (Febbraio 2022)

Filomena Pisconti
2022-01-01

Abstract

Introdotte dalla l. n. 689/1981, le sanzioni sostitutive perseguono la finalità di neutralizzare gli effetti desocializzanti – talora criminogeni – dell’ambiente carcerario, che ostacolano la finalità rieducativa della pena al riequilibrio etico-sociale dell’individuo. Tra i principi e i criteri della legge delega vi è quello di rivitalizzare il sistema della sostituzione sanzionatoria. La direttiva dell’art. 1, co. 17, lett. c) prevede, in particolare, che il giudice possa applicare le sanzioni sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare, del lavoro di pub- blica utilità e della pena pecuniaria, qualora ritenga che contribuiscano alla rieducazione del con- dannato e assicurino, attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli com- metta altri reati. Dubbi sorgono sul perseguimento del finalismo rieducativo in caso di applicazione della misura sostitutiva dell’espulsione dello straniero (art. 16 co. 1 d.lgs. 286/1998): a prescindere dalle con- siderazioni relative all’effettività di questa sanzione, il definitivo allontanamento del soggetto dallo Stato – una sorta di pena capitale del domicilio – sembra rivolto più al contenimento del sovraffol- lamento carcerario che al perseguimento della tensione rieducativa della pena. Le questioni inter- pretative sulla fruibilità delle soluzioni di trattamento extra-murario sono state acuite dalla previ- sione della espulsione quale misura alternativa (art. 16 co. 5). La Consulta (sent. n. 78/2007), nel dibattito sulla compatibilità delle disposizioni della l.n. 354/1975 su modalità e condizioni per l’accesso alle misure alternative alla detenzione e le regole contenute nel d.lgs. n. 286/1998, ha ritenuto che la condizione di persona soggetta all’esecuzione della pena abiliti ex lege lo straniero a permanere nello Stato. La difficoltà di intravedere la finalità rieducativa fonda una esigenza di rivisitazione dell’istituto, sia del limite edittale sia dei presupposti di sostituzione, nel senso di renderli più stringenti.
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