L’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato l’adozione di drastiche misure limitative di alcune libertà fondamentali costituzionalmente protette, caratterizzate da un rilevante livello di ampiezza ed incisività, contenute in una legislazione eccezionale che regolamenta uno stato di emergenza di cui non vi è traccia di disciplina nella Carta costituzionale. Per inciso, i riferimenti in essa contenuti riguardano i concetti di necessità ed urgenza, a partire dall’art. 77 relativo al decreto-legge, espressivo dell’idea di Governo “signore delle fonti”, “legittimato ad infrangere gli argini procedurali, secondo le esigenze e gli obiettivi sostanziali che ritiene di dover raggiungere. L’unica disposizione in cui l’urgenza si trasforma in una vera e propria emergenza – senza, tuttavia, alcuna esplicitazione – è quella contenuta nell’art. 78 sulla dichiarazione dello stato di guerra spettante alle Camere che legittima l’esercizio di una serie di poteri extra ordinem governativi, altamente discrezionali e fondati su un obbligo di motivazione ben precisa, nonché temporanei e legati un circoscritto arco temporale, “onde evitare di trasformare quanto stabilito in uno stato di eccezione”, proporzionali e ragionevoli. Obbiettivo centrale delle misure restrittive, ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza colposa come quella in atto, è quello di tutela della salute intesa non solo come fondamentale diritto dell’individuo ma anche come interesse della collettività, ritenuto preminente rispetto agli altri interessi sottesi alle varie norme costituzionali via via compresse. Nella prima fase d’urgenza, il decreto-legge n. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con legge 5 marzo 2020 n. 13, autorizzava il Governo a regolare situazioni emergenziali attraverso poteri di eccezione, anche in deroga alla legge e limitativi di diritti, che si sono esplicitati con l’adozione di una serie di misure determinate (art. 1) e indeterminate (art. 2), sulla cui legittimità alcuni autori dubitano, trattandosi di restrizioni contenute in atti formalmente amministrativi integrativi di una fonte di legge sulla base di una integrazione implicante una scelta valutativa significativa nel determinare il contenuto di disvalore del fatto. Il successivo D.L. n. 19/2020 ha reso più determinata la fonte legislativa posta su un livello superiore della fonte secondaria, specificando le condotte proibite e mutando la natura della responsabilità̀ da penale ad amministrativa nonché prevedendo l’applicazione della legge favorevole rispetto a leggi vigenti nello stesso arco temporale emergenziale.

Emergenza Covid-19 e limitazioni della libertà personale dei migranti (Giurisprudenza Penale WEB)

Filomena Pisconti
2020-01-01

Abstract

L’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 ha comportato l’adozione di drastiche misure limitative di alcune libertà fondamentali costituzionalmente protette, caratterizzate da un rilevante livello di ampiezza ed incisività, contenute in una legislazione eccezionale che regolamenta uno stato di emergenza di cui non vi è traccia di disciplina nella Carta costituzionale. Per inciso, i riferimenti in essa contenuti riguardano i concetti di necessità ed urgenza, a partire dall’art. 77 relativo al decreto-legge, espressivo dell’idea di Governo “signore delle fonti”, “legittimato ad infrangere gli argini procedurali, secondo le esigenze e gli obiettivi sostanziali che ritiene di dover raggiungere. L’unica disposizione in cui l’urgenza si trasforma in una vera e propria emergenza – senza, tuttavia, alcuna esplicitazione – è quella contenuta nell’art. 78 sulla dichiarazione dello stato di guerra spettante alle Camere che legittima l’esercizio di una serie di poteri extra ordinem governativi, altamente discrezionali e fondati su un obbligo di motivazione ben precisa, nonché temporanei e legati un circoscritto arco temporale, “onde evitare di trasformare quanto stabilito in uno stato di eccezione”, proporzionali e ragionevoli. Obbiettivo centrale delle misure restrittive, ritenute necessarie per fronteggiare l’emergenza colposa come quella in atto, è quello di tutela della salute intesa non solo come fondamentale diritto dell’individuo ma anche come interesse della collettività, ritenuto preminente rispetto agli altri interessi sottesi alle varie norme costituzionali via via compresse. Nella prima fase d’urgenza, il decreto-legge n. 23 febbraio 2020 n. 6, convertito con legge 5 marzo 2020 n. 13, autorizzava il Governo a regolare situazioni emergenziali attraverso poteri di eccezione, anche in deroga alla legge e limitativi di diritti, che si sono esplicitati con l’adozione di una serie di misure determinate (art. 1) e indeterminate (art. 2), sulla cui legittimità alcuni autori dubitano, trattandosi di restrizioni contenute in atti formalmente amministrativi integrativi di una fonte di legge sulla base di una integrazione implicante una scelta valutativa significativa nel determinare il contenuto di disvalore del fatto. Il successivo D.L. n. 19/2020 ha reso più determinata la fonte legislativa posta su un livello superiore della fonte secondaria, specificando le condotte proibite e mutando la natura della responsabilità̀ da penale ad amministrativa nonché prevedendo l’applicazione della legge favorevole rispetto a leggi vigenti nello stesso arco temporale emergenziale.
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