L’obbligo vaccinale imposto ai sanitari nell’emergenza pandemica in corso non si fonda esclusivamente sulla relazione di cura e fiducia che li lega ai pazienti, bensì scaturisce da un più generale dovere di solidarietà imposto a tutti i cittadini verso gli individui più fragili. A tal proposito, il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.7045/2021 ha sancito che la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, per il personale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela del principio personalista, in ossequio al principio di solidarietà che anima la Costituzione e a tutela delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili.

The vaccine obligation imposed on health professionals in the current pandemic emergency is not based solely on the relationship of care and trust that binds them to patients but stems from a more general duty of solidarity imposed on all citizens towards the most vulnerable individuals. In this regard, the Council of State with its recent judgment n.7045/2021 has established that the compulsory selective vaccination introduced by art. 4 of d.l. n. 44 of 2021 for medical personnel and, more generally, for personnel of medical interest, responds to a clear purpose of protection of the personalist principle, in accordance with the principle of solidarity that animates the Constitution and to protect the most fragile categories and the most vulnerable.

LA TENUTA COSTITUZIONALE DELL’OBBLIGO VACCINALE AGLI OPERATORI SANITARI

perchinunno
2022-01-01

Abstract

L’obbligo vaccinale imposto ai sanitari nell’emergenza pandemica in corso non si fonda esclusivamente sulla relazione di cura e fiducia che li lega ai pazienti, bensì scaturisce da un più generale dovere di solidarietà imposto a tutti i cittadini verso gli individui più fragili. A tal proposito, il Consiglio di Stato con la recente sentenza n.7045/2021 ha sancito che la vaccinazione obbligatoria selettiva introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 per il personale medico e, più in generale, per il personale di interesse sanitario, risponde ad una chiara finalità di tutela del principio personalista, in ossequio al principio di solidarietà che anima la Costituzione e a tutela delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili.
2022
9791259651976
The vaccine obligation imposed on health professionals in the current pandemic emergency is not based solely on the relationship of care and trust that binds them to patients but stems from a more general duty of solidarity imposed on all citizens towards the most vulnerable individuals. In this regard, the Council of State with its recent judgment n.7045/2021 has established that the compulsory selective vaccination introduced by art. 4 of d.l. n. 44 of 2021 for medical personnel and, more generally, for personnel of medical interest, responds to a clear purpose of protection of the personalist principle, in accordance with the principle of solidarity that animates the Constitution and to protect the most fragile categories and the most vulnerable.
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