Sebbene il rapporto giuridico d’imposta abbia natura obbligatoria, con riferimento alle vicende estintive, l’alternativa tra l’applicazione delle disposizioni civilistiche e l’assoggettamento a regole d’ispirazione pubblicistica è ancora più incerta in ragione dell’inserimento del prelievo tributario nel sistema della contabilità pubblica e delle esigenze di gettito, a cui consegue il rafforzamento della posizione del creditore rispetto a quella del debitore. Nel quadro delle fonti, un sicuro modo di estinzione dell’obbligazione tributaria è costituito dall’adempimento, vale a dire dall’esatta esecuzione della prestazione dovuta, sia pure con le peculiarità della normativa di settore, che individua nei versamenti diretti la modalità di riscossione volontaria. Trattandosi di debito pecuniario, trova applicazione il principio nominalistico di matrice civilistica, ragion per cui l’obbligazione tributaria, di regola, dovrà essere estinta con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento, per il suo valore nominale. Eppure, in ipotesi eccezionali, riconducibili alle figure civilistiche della datio in solutum o dell’obbligazione con facoltà alternativa, il contribuente può estinguere il debito tributario eseguendo prestazioni in natura ovvero avvalendosi di una compensazione.
L’estinzione dell’obbligazione tributaria per dazione in pagamento e per compensazione
Parente Salvatore Antonello
2022-01-01
Abstract
Sebbene il rapporto giuridico d’imposta abbia natura obbligatoria, con riferimento alle vicende estintive, l’alternativa tra l’applicazione delle disposizioni civilistiche e l’assoggettamento a regole d’ispirazione pubblicistica è ancora più incerta in ragione dell’inserimento del prelievo tributario nel sistema della contabilità pubblica e delle esigenze di gettito, a cui consegue il rafforzamento della posizione del creditore rispetto a quella del debitore. Nel quadro delle fonti, un sicuro modo di estinzione dell’obbligazione tributaria è costituito dall’adempimento, vale a dire dall’esatta esecuzione della prestazione dovuta, sia pure con le peculiarità della normativa di settore, che individua nei versamenti diretti la modalità di riscossione volontaria. Trattandosi di debito pecuniario, trova applicazione il principio nominalistico di matrice civilistica, ragion per cui l’obbligazione tributaria, di regola, dovrà essere estinta con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento, per il suo valore nominale. Eppure, in ipotesi eccezionali, riconducibili alle figure civilistiche della datio in solutum o dell’obbligazione con facoltà alternativa, il contribuente può estinguere il debito tributario eseguendo prestazioni in natura ovvero avvalendosi di una compensazione.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.