Il modello costituzionale e convenzionale d’accertamento contemporaneo appare sempre meno “legicentrico” e sempre più aperto al contributo (se non al dominio) giurisprudenziale, teso a surrogare sul piano interpretativo all’inevitabile deficit di determinatezza dei precetti elaborati dai conditores. In direzione opposta sembra procedere il legislatore dell’emergenza, impegnato ad inserire presunzioni legali, pressoché assolute, che anticipano il giudizio sul thema probandum sottraendolo al libero convincimento del giudice. L’obiettivo è rendere prevedibili gli esiti dell’accertamento e irrilevante la risoluzione del dilemma probatorio. Dinanzi all’avanzata di tali dinamiche cognitive alternative lo studioso è chiamato a dimostrare se, ed in quale misura, il peculiare valore assegnato al congegno presuntivo possa rapportarsi, senza oscurarla del tutto, con la funzione cognitiva cui il processo penale rimane comunque indissolubilmente ispirato. Per verificare, successivamente, se i moduli epistemologici semplificati e le fenomenologie presuntive possano alterare l’equilibrio istituzionale, giustificando (ben oltre la soglia di tollerabilità) invasioni di campo da parte del legislatore nel “giardino proibito” della discrezionalità giudiziaria.

Probatio vs praesumptio: il ritorno del giudice ventriloquo?

Francesca Delvecchio
2021-01-01

Abstract

Il modello costituzionale e convenzionale d’accertamento contemporaneo appare sempre meno “legicentrico” e sempre più aperto al contributo (se non al dominio) giurisprudenziale, teso a surrogare sul piano interpretativo all’inevitabile deficit di determinatezza dei precetti elaborati dai conditores. In direzione opposta sembra procedere il legislatore dell’emergenza, impegnato ad inserire presunzioni legali, pressoché assolute, che anticipano il giudizio sul thema probandum sottraendolo al libero convincimento del giudice. L’obiettivo è rendere prevedibili gli esiti dell’accertamento e irrilevante la risoluzione del dilemma probatorio. Dinanzi all’avanzata di tali dinamiche cognitive alternative lo studioso è chiamato a dimostrare se, ed in quale misura, il peculiare valore assegnato al congegno presuntivo possa rapportarsi, senza oscurarla del tutto, con la funzione cognitiva cui il processo penale rimane comunque indissolubilmente ispirato. Per verificare, successivamente, se i moduli epistemologici semplificati e le fenomenologie presuntive possano alterare l’equilibrio istituzionale, giustificando (ben oltre la soglia di tollerabilità) invasioni di campo da parte del legislatore nel “giardino proibito” della discrezionalità giudiziaria.
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