Il concetto del safe country fa parte dell’acquis dell’UE. La direttiva 2013/32/UE reca le possibili varianti del concetto in esame. L’attivazione nell’ordinamento interno del concetto di Stato di origine sicuro consente che la domanda di protezione internazionale sia esaminata nel corso di una procedura accelerata (semplificata). Non si tratta di un meccanismo procedurale in senso stretto, bensì di una presunzione materiale di sicurezza che va scartata al fine di ottenere la protezione. La variabilità del concetto in esame denota le incertezze che accompagnano la presunzione di sicurezza di alcuni Stati; né l’essere parte di atti sui diritti dell’uomo è da solo indicativo con persuasione dell’effettività della tutela dei diritti individuali garantiti da quegli atti. Dalla giurisprudenza interna e delle due Corti europee risulta, in particolare, l’esigenza di un esame individualizzato della domanda di protezione, non pregiudicata, dunque, dall’operare del concetto in parola, in specie nella variabile del Paese di origine sicuro. È evidente la centralità del ruolo delle autorità competenti nell’assumere informazioni volte a delineare la situazione dello Stato di rinvio. La qual cosa trova riscontro nella giurisprudenza in parola. In proposito non è privo di rilievo ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione volta a mitigare il rapporto inizialmente squilibrato delle posizioni delle parti nel giudizio di protezione internazionale, con conseguente incidenza sul tradizionale principio dispositivo vigente nelle regole probatorie del processo civile e sulla loro interpretazione.
L’irragionevole leggerezza del concetto di Paese terzo sicuro
Giovanni, Cellamare
2023-01-01
Abstract
Il concetto del safe country fa parte dell’acquis dell’UE. La direttiva 2013/32/UE reca le possibili varianti del concetto in esame. L’attivazione nell’ordinamento interno del concetto di Stato di origine sicuro consente che la domanda di protezione internazionale sia esaminata nel corso di una procedura accelerata (semplificata). Non si tratta di un meccanismo procedurale in senso stretto, bensì di una presunzione materiale di sicurezza che va scartata al fine di ottenere la protezione. La variabilità del concetto in esame denota le incertezze che accompagnano la presunzione di sicurezza di alcuni Stati; né l’essere parte di atti sui diritti dell’uomo è da solo indicativo con persuasione dell’effettività della tutela dei diritti individuali garantiti da quegli atti. Dalla giurisprudenza interna e delle due Corti europee risulta, in particolare, l’esigenza di un esame individualizzato della domanda di protezione, non pregiudicata, dunque, dall’operare del concetto in parola, in specie nella variabile del Paese di origine sicuro. È evidente la centralità del ruolo delle autorità competenti nell’assumere informazioni volte a delineare la situazione dello Stato di rinvio. La qual cosa trova riscontro nella giurisprudenza in parola. In proposito non è privo di rilievo ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione volta a mitigare il rapporto inizialmente squilibrato delle posizioni delle parti nel giudizio di protezione internazionale, con conseguente incidenza sul tradizionale principio dispositivo vigente nelle regole probatorie del processo civile e sulla loro interpretazione.File | Dimensione | Formato | |
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