The paper examines the evolution of cultural policies in Italy and in Europe,furthermore it highlight in particular the continuous research for balance and coordination with the other matters belonging under the competence of the Union. The Union, at first, rejected the idea of recognizing a cultural discipline which could derogate from the rules of the market, but, after 1985, the Court of Justice through a well-known judgment began to justify a possible restriction to free trade moving towards the recognition of the cultural exception which was later increasingly invoked by the Member States. It is stressed that the EU’s competence has been manifested through funding programmes, cultural projects and through state aid. In this connection it dwells on the provision of art. 107, paragraph 3, d) of the TFEU: it empowers Member States to intervene in this sector by authorising aid for cultural, but it reiterates the need to submet at the European ballot the activities operating in this market (if we consider it possible to speak of the market in the culture), in coordination with the provisions of art. 167 TFEU.

L’articolo esamina l’evoluzione delle politiche culturali in Italia e in Europa evidenziando in particolare la continua ricerca di bilanciamento e coordinamento di esse con le altre materie affidate alla competenza dell’Unione. Quest’ultima, in un primo tempo respinse l’idea di riconoscere una disciplina sulla cultura in generale che potesse derogare alle regole del mercato, negando un’automatica esclusione dei beni e servizi culturali dall’ambito dell’applicazione dei Trattati, tuttavia, dopo il 1985, la Corte di Giustizia attraverso una nota sentenza cominciò a giustificare una possibile restrizione al libero scambio muovendo verso il riconoscimento della c. d. eccezione culturale che in seguito venne sempre più invocata dagli Stati membri. Si sottolinea come la competenza dell’UE si sia manifestata attraverso programmi di finanziamento e progetti culturali e attraverso gli aiuti di Stato. A tal proposito ci si sofferma sulla disposizione dell’art. 107, paragrafo 3, lett. d) del TFUE che abilita gli Stati a intervenire in maniera sostanziale in favore di questo settore autorizzando espressamente agli aiuti incidenti proprio in materia di cultura, ribadendo, però, la necessità di sottoporre le attività delle imprese operanti in tale mercato (se consideriamo possibile parlare di mercato in materia di cultura) allo scrutinio europeo, anche in coordinamento con quanto disposto dall’art. 167 TFUE.

Iniziative culturali, imprese e concorrenza

Cavaliere S
2021-01-01

Abstract

The paper examines the evolution of cultural policies in Italy and in Europe,furthermore it highlight in particular the continuous research for balance and coordination with the other matters belonging under the competence of the Union. The Union, at first, rejected the idea of recognizing a cultural discipline which could derogate from the rules of the market, but, after 1985, the Court of Justice through a well-known judgment began to justify a possible restriction to free trade moving towards the recognition of the cultural exception which was later increasingly invoked by the Member States. It is stressed that the EU’s competence has been manifested through funding programmes, cultural projects and through state aid. In this connection it dwells on the provision of art. 107, paragraph 3, d) of the TFEU: it empowers Member States to intervene in this sector by authorising aid for cultural, but it reiterates the need to submet at the European ballot the activities operating in this market (if we consider it possible to speak of the market in the culture), in coordination with the provisions of art. 167 TFEU.
2021
L’articolo esamina l’evoluzione delle politiche culturali in Italia e in Europa evidenziando in particolare la continua ricerca di bilanciamento e coordinamento di esse con le altre materie affidate alla competenza dell’Unione. Quest’ultima, in un primo tempo respinse l’idea di riconoscere una disciplina sulla cultura in generale che potesse derogare alle regole del mercato, negando un’automatica esclusione dei beni e servizi culturali dall’ambito dell’applicazione dei Trattati, tuttavia, dopo il 1985, la Corte di Giustizia attraverso una nota sentenza cominciò a giustificare una possibile restrizione al libero scambio muovendo verso il riconoscimento della c. d. eccezione culturale che in seguito venne sempre più invocata dagli Stati membri. Si sottolinea come la competenza dell’UE si sia manifestata attraverso programmi di finanziamento e progetti culturali e attraverso gli aiuti di Stato. A tal proposito ci si sofferma sulla disposizione dell’art. 107, paragrafo 3, lett. d) del TFUE che abilita gli Stati a intervenire in maniera sostanziale in favore di questo settore autorizzando espressamente agli aiuti incidenti proprio in materia di cultura, ribadendo, però, la necessità di sottoporre le attività delle imprese operanti in tale mercato (se consideriamo possibile parlare di mercato in materia di cultura) allo scrutinio europeo, anche in coordinamento con quanto disposto dall’art. 167 TFUE.
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