The paper comments on the judgment of the EU Court of Justice (Grand Section) of 6 November 2018 (cases joined by C-622/16 pa C-624/16 p, Maria Montessori Elementary School / Commission) relating to the compatibility of the aid regulation State with the exemption of the municipal property tax (ICI) in reference to the properties used by ecclesiastical entities. With these rulings, the Court of Justice confirms its previous jurisprudence and at the same time introduces novelties of a certain importance. The European Court of Justice, for the first time, pronounces on the existence of the conditions for the legitimation to act of private individuals who are placed in an unfavorable and distorted competitive situation, and only when the firm's activity does not present character economic, the qualification of an enterprise can reasonably be denied with the consequence that any State aid granted to the firm can be considered compatible with the internal market. The Court also specifies what are the requirements that integrate an absolute impossibility of recovery of the aid granted and contrary to the unitary legislation.

Lo scritto commenta la sentenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16 p a C-624/16 p, Scuola Elementare Maria Montessori/ Commissione) relativa alla compatibilità della disciplina sugli aiuti di Stato con l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) in riferimento agli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici. Con questa pronuncia la Corte di Giustizia conferma la sua precedente giurisprudenza e nello stesso tempo introduce novità di un certo rilievo. L’organo di giustizia europeo, per la prima volta, si pronuncia sull’esistenza delle condizioni per la legittimazione ad agire di privati che sono posti in una situazione concorrenziale sfavorevole e falsata, rimarcando come solo quando l’attività dell’ente non presenti carattere economico, può ragionevolmente negarsi la qualificazione di impresa con la conseguenza che eventuali aiuti di Stato concessi all’ente possono considerarsi compatibili con il mercato interno. La Corte, inoltre, specifica quali sono i requisiti che integrano un’impossibilità assoluta di recupero dell’aiuto concesso e contrario alla normativa unitaria.

Aiuti di stato ed esenzione dell'ICI sugli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici

Cavaliere S
2020-01-01

Abstract

The paper comments on the judgment of the EU Court of Justice (Grand Section) of 6 November 2018 (cases joined by C-622/16 pa C-624/16 p, Maria Montessori Elementary School / Commission) relating to the compatibility of the aid regulation State with the exemption of the municipal property tax (ICI) in reference to the properties used by ecclesiastical entities. With these rulings, the Court of Justice confirms its previous jurisprudence and at the same time introduces novelties of a certain importance. The European Court of Justice, for the first time, pronounces on the existence of the conditions for the legitimation to act of private individuals who are placed in an unfavorable and distorted competitive situation, and only when the firm's activity does not present character economic, the qualification of an enterprise can reasonably be denied with the consequence that any State aid granted to the firm can be considered compatible with the internal market. The Court also specifies what are the requirements that integrate an absolute impossibility of recovery of the aid granted and contrary to the unitary legislation.
2020
Lo scritto commenta la sentenza della Corte di giustizia UE (Grande Sezione) del 6 novembre 2018 (cause riunite da C-622/16 p a C-624/16 p, Scuola Elementare Maria Montessori/ Commissione) relativa alla compatibilità della disciplina sugli aiuti di Stato con l’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) in riferimento agli immobili utilizzati dagli enti ecclesiastici. Con questa pronuncia la Corte di Giustizia conferma la sua precedente giurisprudenza e nello stesso tempo introduce novità di un certo rilievo. L’organo di giustizia europeo, per la prima volta, si pronuncia sull’esistenza delle condizioni per la legittimazione ad agire di privati che sono posti in una situazione concorrenziale sfavorevole e falsata, rimarcando come solo quando l’attività dell’ente non presenti carattere economico, può ragionevolmente negarsi la qualificazione di impresa con la conseguenza che eventuali aiuti di Stato concessi all’ente possono considerarsi compatibili con il mercato interno. La Corte, inoltre, specifica quali sono i requisiti che integrano un’impossibilità assoluta di recupero dell’aiuto concesso e contrario alla normativa unitaria.
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