In attuazione di quanto previsto dal curatore nel programma di liquidazione, il giudice delegato o il tribunale con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, possono disporre la “continuazione dell’impresa”, che nel nuovo sistema del codice della crisi e dell'insolvenza (come già in quello della legge fallimentare successivo alla riforma del 2006) presenta il caratteristico scopo di conservare e preservare la tendenziale unitarietà della azienda come valore e dunque la complessiva funzionalità strutturale e produttiva, oltre che le professionalità lavorative afferenti all’impresa. La continuazione dell’impresa è destinata a manifestare anche rilevanti ricadute rispetto a interessi diversi da quelli dei creditori (conservazione dei livelli occupazionali, erogazione dei servizi essenziali), interessi che non possono essere trascurati in sede di valutazione dei presupposti e in sede di autorizzazione. In alternativa alla continuazione dell’impresa, il programma di liquidazione può prevedere l’attuazione dell’affitto di azienda, se ciò appaia conveniente in sede di pianificazione e indirizzo delle operazioni di vendita, sebbene nulla escluda la possibilità di disporre le due misure in consecuzione oppure di applicarne una ad un ramo e l'altra ad un altro ramo dell'azienda.
Affitto dell'azienda o di suoi rami
domenico dalfino
2023-01-01
Abstract
In attuazione di quanto previsto dal curatore nel programma di liquidazione, il giudice delegato o il tribunale con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, possono disporre la “continuazione dell’impresa”, che nel nuovo sistema del codice della crisi e dell'insolvenza (come già in quello della legge fallimentare successivo alla riforma del 2006) presenta il caratteristico scopo di conservare e preservare la tendenziale unitarietà della azienda come valore e dunque la complessiva funzionalità strutturale e produttiva, oltre che le professionalità lavorative afferenti all’impresa. La continuazione dell’impresa è destinata a manifestare anche rilevanti ricadute rispetto a interessi diversi da quelli dei creditori (conservazione dei livelli occupazionali, erogazione dei servizi essenziali), interessi che non possono essere trascurati in sede di valutazione dei presupposti e in sede di autorizzazione. In alternativa alla continuazione dell’impresa, il programma di liquidazione può prevedere l’attuazione dell’affitto di azienda, se ciò appaia conveniente in sede di pianificazione e indirizzo delle operazioni di vendita, sebbene nulla escluda la possibilità di disporre le due misure in consecuzione oppure di applicarne una ad un ramo e l'altra ad un altro ramo dell'azienda.File | Dimensione | Formato | |
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