È incostituzionale l’art. 6, c. 2, l. 15.7.1966, n. 604, come sostituito dall’art. 32, c. 1, l. 4.11.2010, n. 183, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.

Tutela cautelare d’urgenza e impugnazione del licenziamento

domenico dalfino
2021-01-01

Abstract

È incostituzionale l’art. 6, c. 2, l. 15.7.1966, n. 604, come sostituito dall’art. 32, c. 1, l. 4.11.2010, n. 183, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.
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