Sulla scia della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013, il decreto-legge n. 2/2023 (convertito dalla legge n. 17/2023) mira alla (pre)determinazione normativa del “ragionevole bilanciamento” tra gli interessi della produzione e dell’approvvigionamento connessi ad impianti industriali di interesse strategico nazionale e le esigenze di coesione sociale, attraverso un intervento “di sistema”, i.e. non più correlato alla specifica situazione dell’ex-Ilva ma appunto esteso a tutte le realtà connotate da citato interesse strategico. Le disposizioni di rilievo penalistico sono contenute negli artt. 5 e 6 (che dettano disposizioni in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001) e negli artt. 7 e 8 (che introducono previsioni relative alla responsabilità delle persone fisiche). Le prime disposizioni recano previsioni in tema di adozione e attuazione dei modelli organizzative; sanzioni interdittive e condotte riparatorie degli enti. In tema di responsabilità delle persone fisiche, viene reintrodotto lo scudo penale già previsto dall’art. 2, co. 6 decreto-legge n. 1/2015

Brevi osservazioni sui profili penalistici del d.l. n. 2/2023 (misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale)

Mormando, Vito
2023-01-01

Abstract

Sulla scia della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 85/2013, il decreto-legge n. 2/2023 (convertito dalla legge n. 17/2023) mira alla (pre)determinazione normativa del “ragionevole bilanciamento” tra gli interessi della produzione e dell’approvvigionamento connessi ad impianti industriali di interesse strategico nazionale e le esigenze di coesione sociale, attraverso un intervento “di sistema”, i.e. non più correlato alla specifica situazione dell’ex-Ilva ma appunto esteso a tutte le realtà connotate da citato interesse strategico. Le disposizioni di rilievo penalistico sono contenute negli artt. 5 e 6 (che dettano disposizioni in tema di responsabilità degli enti ex d.lgs. n. 231/2001) e negli artt. 7 e 8 (che introducono previsioni relative alla responsabilità delle persone fisiche). Le prime disposizioni recano previsioni in tema di adozione e attuazione dei modelli organizzative; sanzioni interdittive e condotte riparatorie degli enti. In tema di responsabilità delle persone fisiche, viene reintrodotto lo scudo penale già previsto dall’art. 2, co. 6 decreto-legge n. 1/2015
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