In presenza di taluni requisiti oggettivi e soggettivi, il reclamo/mediazione assurge a procedura obbligatoria finalizzata ad esaminare, quasi come un filtro preventivo, la fondatezza dei motivi del ricorso e la legittimità della pretesa fiscale, in modo da verificare se sia possibile evitare che la controversia prosegua in sede giurisdizionale. La figura, fin dall’introduzione, ha sollevato una serie di criticità, per avere riesumato istituti che, in passato, avevano fatto discutere (a causa del ritardo nell’accesso alla tutela giurisdizionale) e per l’intreccio creato tra strumenti mossi da istanze profondamente diverse: il reclamo, che mira a far valere un vizio dell’atto; la mediazione, che è volta ad addivenire ad un accordo rispetto ad una fattispecie che ammette margini di dubbio. Pur non avendo risolto tutte le problematiche interpretative, l’attuale formulazione dell’art. 17 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha il pregio di aver corretto alcune discrasie presenti nell’originaria versione, recependo le istanze di rinnovamento provenienti da più parti, con conseguente potenziamento dell’istituto, in modo da favorire il dialogo tra fisco e contribuente e limitare allo stretto necessario il ricorso al giudice tributario.
Il reclamo e la mediazione tributaria
Parente Salvatore Antonello
2023-01-01
Abstract
In presenza di taluni requisiti oggettivi e soggettivi, il reclamo/mediazione assurge a procedura obbligatoria finalizzata ad esaminare, quasi come un filtro preventivo, la fondatezza dei motivi del ricorso e la legittimità della pretesa fiscale, in modo da verificare se sia possibile evitare che la controversia prosegua in sede giurisdizionale. La figura, fin dall’introduzione, ha sollevato una serie di criticità, per avere riesumato istituti che, in passato, avevano fatto discutere (a causa del ritardo nell’accesso alla tutela giurisdizionale) e per l’intreccio creato tra strumenti mossi da istanze profondamente diverse: il reclamo, che mira a far valere un vizio dell’atto; la mediazione, che è volta ad addivenire ad un accordo rispetto ad una fattispecie che ammette margini di dubbio. Pur non avendo risolto tutte le problematiche interpretative, l’attuale formulazione dell’art. 17 bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha il pregio di aver corretto alcune discrasie presenti nell’originaria versione, recependo le istanze di rinnovamento provenienti da più parti, con conseguente potenziamento dell’istituto, in modo da favorire il dialogo tra fisco e contribuente e limitare allo stretto necessario il ricorso al giudice tributario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.