L'art.8.1 dell'Accordo stabilisce che: «Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale». In sintesi, il matrimonio è sottoposto alle norme del diritto canonico, che assumono rilevanza nel nostro ordinamento ad una condizione ovvero che l'atto di matrimonio, una volta pubblicato, sia trascritto ed assume efficacia innanzi allo stato civile. La pubblicazione costituisce il primo atto del procedimento di trascrizione ed assicura alle parti che una volta celebrato il matrimonio esso verrà trascritto.
Matrimonio religioso, pluralismo confessionale ed ordinamento dello Stato: matrimonio, separazione e divorzio
Santoro Roberta
2003-01-01
Abstract
L'art.8.1 dell'Accordo stabilisce che: «Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale». In sintesi, il matrimonio è sottoposto alle norme del diritto canonico, che assumono rilevanza nel nostro ordinamento ad una condizione ovvero che l'atto di matrimonio, una volta pubblicato, sia trascritto ed assume efficacia innanzi allo stato civile. La pubblicazione costituisce il primo atto del procedimento di trascrizione ed assicura alle parti che una volta celebrato il matrimonio esso verrà trascritto.File | Dimensione | Formato | |
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