Nei contratti bancari intercorsi , in tutto o in parte, nel periodo antecedente l'entrata in vigore del art. 2 bis d.l. 185708, inserito in sede di conversione dalla l. 2/09 si deve tener conto dell'entità delle commissioni di massimo scoperto ai fini della determinazione della soglia oltre la quale si verifica l'usura.

Usura e commissioni di massimo scoperto

Anna Bitetto
2019-01-01

Abstract

Nei contratti bancari intercorsi , in tutto o in parte, nel periodo antecedente l'entrata in vigore del art. 2 bis d.l. 185708, inserito in sede di conversione dalla l. 2/09 si deve tener conto dell'entità delle commissioni di massimo scoperto ai fini della determinazione della soglia oltre la quale si verifica l'usura.
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