L’A. partendo dall’analisi del nuovo testo dell'articolo 117, lettera s), che attribuisce la competenza, in via esclusiva, allo Stato per quanto riguarda la materia dell'ambiente e, precisamente, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali evidenzia come le ipotesi di conflittualità tra Stato e Regione siano potenzialmente molto alte, con gli inevitabili rischi che dagli scontri di competenze proprio l’ambiente risulti paradossalmente il (non-contendente) danneggiato. L’A. evidenzia come la tutela dell’ambiente è una materia che ricomprende in sé la tutela di più valori, si può dire che, in effetti, vi sia una residualità di competenze regionali e locali e, perciò, una concorrenza legislativa anche da parte della Regione. Tale convinzione risulta ancor più evidente allorquando all’articolo 117, comma 3°, si attribuiscono alle Regioni, in via concorrente, la tutela della salute, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. L’esame delle più recenti pronunce della Corte convalida il timore ed i rischi tanto da far concludere l’A. nel senso che la tutela ambientale deve assolutamente superare l'epoca dell'emergenza e dei conflitti di competenza assurgendo a generale criterio di riferimento per lo sviluppo delle più diverse attività.

LA TUTELA AMBIENTALE TRA STATO, REGIONI ED ENTI LOCALI: PROFILI PROBLEMATICI DI RIPARTO DI COMPETENZE

LAGROTTA, Ignazio
2008-01-01

Abstract

L’A. partendo dall’analisi del nuovo testo dell'articolo 117, lettera s), che attribuisce la competenza, in via esclusiva, allo Stato per quanto riguarda la materia dell'ambiente e, precisamente, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali evidenzia come le ipotesi di conflittualità tra Stato e Regione siano potenzialmente molto alte, con gli inevitabili rischi che dagli scontri di competenze proprio l’ambiente risulti paradossalmente il (non-contendente) danneggiato. L’A. evidenzia come la tutela dell’ambiente è una materia che ricomprende in sé la tutela di più valori, si può dire che, in effetti, vi sia una residualità di competenze regionali e locali e, perciò, una concorrenza legislativa anche da parte della Regione. Tale convinzione risulta ancor più evidente allorquando all’articolo 117, comma 3°, si attribuiscono alle Regioni, in via concorrente, la tutela della salute, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. L’esame delle più recenti pronunce della Corte convalida il timore ed i rischi tanto da far concludere l’A. nel senso che la tutela ambientale deve assolutamente superare l'epoca dell'emergenza e dei conflitti di competenza assurgendo a generale criterio di riferimento per lo sviluppo delle più diverse attività.
2008
9788884226624
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