Per effetto dell’art. 26-bis, 1° comma, c.p.c., l’individuazione del tribunale competente per l’esecuzione forzata dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha luogo secondo la regola per cui il giudice si determina in base alla residenza, il domicilio, la dimora o la sede del terzo debitore. Tale regola ricalca la previgente disciplina dell’abrogato testo dell’art. 26, 2° comma, c.p.c. ai sensi del quale il luogo di residenza del terzo debitore rappresentava il criterio utile al fine di determinare in generale la competenza territoriale per il procedimento di espropriazione forzata presso terzi. La scelta operata dal legislatore di mantenere il foro del terzo debitore per l’escussione dei debiti nei confronti della pubblica amministrazione a scapito del simultaneus processus si è fatta carico, da un lato, dell’esigenza « di evitare che i tribunali di alcune grandi città fossero gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi ; da un altro, di agevolare la pubblica amministrazione ogni qualvolta, nei panni del terzo debitor debitoris, fosse chiamata a rintracciare la documentazione di riferimento.
Il giudice dell’esecuzione e dell’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.
POLISENO B.
2021-01-01
Abstract
Per effetto dell’art. 26-bis, 1° comma, c.p.c., l’individuazione del tribunale competente per l’esecuzione forzata dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha luogo secondo la regola per cui il giudice si determina in base alla residenza, il domicilio, la dimora o la sede del terzo debitore. Tale regola ricalca la previgente disciplina dell’abrogato testo dell’art. 26, 2° comma, c.p.c. ai sensi del quale il luogo di residenza del terzo debitore rappresentava il criterio utile al fine di determinare in generale la competenza territoriale per il procedimento di espropriazione forzata presso terzi. La scelta operata dal legislatore di mantenere il foro del terzo debitore per l’escussione dei debiti nei confronti della pubblica amministrazione a scapito del simultaneus processus si è fatta carico, da un lato, dell’esigenza « di evitare che i tribunali di alcune grandi città fossero gravati da un eccessivo numero di procedimenti di espropriazione presso terzi ; da un altro, di agevolare la pubblica amministrazione ogni qualvolta, nei panni del terzo debitor debitoris, fosse chiamata a rintracciare la documentazione di riferimento.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.