L’intento del legislatore di ampliare i margini di accesso del curatore speciale nei processi di famiglia trova un chiaro riconoscimento nell’attribuzione al giudice del potere di provvedere di ufficio alla nomina del rappresentante legale nei casi espressamente indicati. La scelta muove dall’esigenza, imprescindibile, di rafforzare la situazione sostanziale di cui il minore è titolare ove la cooperazione dell’adulto, chiamato ad esercitarne la responsabilità, si traduca in un rimedio non sempre esaustivo rispetto al potenziale pregiudizio. In tali fattispecie il legislatore ha debitamente tenuto conto che, nonostante i dettami internazionali, nel nostro ordinamento, il subentro nella lite processuale del curatore speciale era rimasto legato agli unici presupposti stabiliti dalla legge allora vigente: al di là delle ipotesi di assenza della persona a cui spetta la rappresentanza ovvero di eventuali «ragioni d’urgenza», contemplate dall’art. 78 c.p.c., infatti, la sussistenza del conflitto di interessi rimetteva al giudice una valutazione soltanto ex post, e non ex ante, dello stato di squilibrio familiare. Le modifiche della riforma Cartabia hanno interessato l’art. 78 del codice di rito e l’urgenza di intervenire su questi temi al fine di rafforzare il sistema di garanzie a supporto del soggetto minore di età, ha sollecitato il legislatore a rendere operante sin da subito le novità e a considerarne la vigenza per i procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022.
Il curatore speciale del minore
POLISENO B.
2022-01-01
Abstract
L’intento del legislatore di ampliare i margini di accesso del curatore speciale nei processi di famiglia trova un chiaro riconoscimento nell’attribuzione al giudice del potere di provvedere di ufficio alla nomina del rappresentante legale nei casi espressamente indicati. La scelta muove dall’esigenza, imprescindibile, di rafforzare la situazione sostanziale di cui il minore è titolare ove la cooperazione dell’adulto, chiamato ad esercitarne la responsabilità, si traduca in un rimedio non sempre esaustivo rispetto al potenziale pregiudizio. In tali fattispecie il legislatore ha debitamente tenuto conto che, nonostante i dettami internazionali, nel nostro ordinamento, il subentro nella lite processuale del curatore speciale era rimasto legato agli unici presupposti stabiliti dalla legge allora vigente: al di là delle ipotesi di assenza della persona a cui spetta la rappresentanza ovvero di eventuali «ragioni d’urgenza», contemplate dall’art. 78 c.p.c., infatti, la sussistenza del conflitto di interessi rimetteva al giudice una valutazione soltanto ex post, e non ex ante, dello stato di squilibrio familiare. Le modifiche della riforma Cartabia hanno interessato l’art. 78 del codice di rito e l’urgenza di intervenire su questi temi al fine di rafforzare il sistema di garanzie a supporto del soggetto minore di età, ha sollecitato il legislatore a rendere operante sin da subito le novità e a considerarne la vigenza per i procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.