L’intento del legislatore di ampliare i margini di accesso del curatore speciale nei processi di famiglia trova un chiaro riconoscimento nell’attribuzione al giudice del potere di provvedere di ufficio alla nomina del rappresentante legale nei casi espressamente indicati. La scelta muove dall’esigenza, imprescindibile, di rafforzare la situazione sostanziale di cui il minore è titolare ove la cooperazione dell’adulto, chiamato ad esercitarne la responsabilità, si traduca in un rimedio non sempre esaustivo rispetto al potenziale pregiudizio. Nei procedimenti di sospensione, decadenza dalla responsabilità genitoriale o di limitazione di essa, l’esigenza di rafforzare la rappresentanza legale del minore ha sollecitato, forse oltre misura, il legislatore delegato, il quale, nonostante le rilevanti novità introdotte con la legge delega, ha scelto di rincarare la dose e di contemplare l’ingresso di due nuove e ulteriori figure; per un verso, quella del tutore che il giudice è chiamato a nominare ogniqualvolta abbia disposto, anche temporaneamente, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, per un altro, quella del curatore, nominato dal giudice all’esito del procedimento ove sia stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, in alternativa all’affidamento del minore al servizio sociale.
Il curatore speciale, il tutore e il curatore del minore
POLISENO B.
2023-01-01
Abstract
L’intento del legislatore di ampliare i margini di accesso del curatore speciale nei processi di famiglia trova un chiaro riconoscimento nell’attribuzione al giudice del potere di provvedere di ufficio alla nomina del rappresentante legale nei casi espressamente indicati. La scelta muove dall’esigenza, imprescindibile, di rafforzare la situazione sostanziale di cui il minore è titolare ove la cooperazione dell’adulto, chiamato ad esercitarne la responsabilità, si traduca in un rimedio non sempre esaustivo rispetto al potenziale pregiudizio. Nei procedimenti di sospensione, decadenza dalla responsabilità genitoriale o di limitazione di essa, l’esigenza di rafforzare la rappresentanza legale del minore ha sollecitato, forse oltre misura, il legislatore delegato, il quale, nonostante le rilevanti novità introdotte con la legge delega, ha scelto di rincarare la dose e di contemplare l’ingresso di due nuove e ulteriori figure; per un verso, quella del tutore che il giudice è chiamato a nominare ogniqualvolta abbia disposto, anche temporaneamente, la sospensione o la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i genitori, per un altro, quella del curatore, nominato dal giudice all’esito del procedimento ove sia stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, in alternativa all’affidamento del minore al servizio sociale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.